Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.160 Tessuto Antico: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto antico, così come definito dall’art. 71 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. - Residenza (CR);
  2. - Attività Turistico-Ricettive (CTr);
  3. - Attività Direzionali (CD);
  4. - Attività Commerciali (CC);
  5. - Attività di Servizio (CS);

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico.

3. L’insediamento di nuove residenze non è ammesso ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico nel caso di fondi artigianali e/o commerciali e/o direzionali.

4. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (ctr) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 60% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

5. Non risultano compatibili con il tessuto antico le seguenti categorie di funzioni:

  1. - Commerciale (CC), limitatamente alle grandi e medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq.
  2. - Servizi di commercio all’ingrosso (CC1).
  3. - Attività di Servizio (CS) limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

5bis. Il Regolamento Urbanistico individua il Tessuto antico come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò in funzione del valore storico riconosciuto al tessuto antico, che non può’ esser ulteriormente compromesso dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il Tessuto antico, o parti di esso, come area satura ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso delibera ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

6. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto antico, così come definito dall’art. 71 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  1. - Residenza (CR);
  2. - Attività Turistico-Ricettive (CTr);
  3. - Attività Direzionali (CD);
  4. - Attività Commerciali (CC);
  5. - Attività di Servizio (CS);

2. ABROGATO.

3. L’insediamento di nuove residenze non è ammesso ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico nel caso di fondi artigianali e/o commerciali e/o direzionali.

4. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (ctr) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 60% della Sul dell’edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione.

5. Non risultano compatibili con il tessuto antico le seguenti categorie di funzioni:

  1. - Commerciale (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita.
  2. - Servizi di commercio all’ingrosso (CC1).
  3. - Attività di Servizio (CS) limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

5 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5 ter. Relativamente all'insediamento e/o ampliamento di attività commerciali, per quanto attiene e dotazioni dei parcheggi di relazione, si rinvia ai provvedimenti comunali di deroga alla vigente normativa regionale.

6. Per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13