Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.131 Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola, costituiti da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. La costruzione ed installazione di serre, di qualunque tipologia, è consentita alle sole aziende agricole; le serre non possono essere soggette a cambio della destinazione d'uso, né a cambio della destinazione di utilizzo.

3. La realizzazione di serre fisse non costituisce volume urbanistico riutilizzabile e alla fine dell'attività le stesse dovranno essere completamente rimosse e dovrà essere effettuato il ripristino dello stato originario dei luoghi; in alternativa potrà essere rinnovata la convenzione/atto unilaterale d'obbligo.

4. Le serre fisse dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Dovrà essere mantenuta e preservata l'articolazione e la complessità dei tessuti colturali a mosaico, prioritariamente nel rispetto della struttura della maglia agraria storica delle aree di bonifica, garantendo comunque l'efficienza del sistema di regimazione delle acque. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale ordinario è ammessa la realizzazione di serre fisse le cui superfici dovranno essere commisurate alle effettive esigenze aziendali. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale improntato prevalentemente alla coltivazione di colture protette, anche mediante modalità di coltivazione alternative, è ammessa la realizzazione di serre in aree a Esclusiva Funzione Agricola, non soggette a Vincolo Paesaggistico e non ricadenti all'interno del territorio complementare. Se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente potranno essere realizzate solo nelle aree specializzate previste dal Piano Strutturale. La realizzazione di serre a coltivazione intensiva dovrà prevedere la presentazione di una proposta progettuale contenente le seguenti misure minime di compensazione ambientale:

  1. - modalità di ricarica naturale delle falde acquifere sottostanti;
  2. - sistemi di gestione delle acque di piena;
  3. - razionale uso della risorsa idrica mediante sistemi irrigui a minore richiesta e riutilizzo della stessa per più processi produttivi;
  4. - modalità di coltivazione delle colture di qualità o biologiche;
  5. - creazione di infrastrutture a verde e fasce tampone non coltivate.
  6. - mantenimento della viabilità poderale e della vegetazione di corredo;
  7. - modalità di riattivazione delle economia agraria e individuazione del livello occupazionale

5. Le serre a copertura stagionale o pluriennale, istallate per una durata inferiore ad anni due, dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Nel rispetto dei valori agrari, l'installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Tale comunicazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita alle condizioni indicate nel Regolamento Regionale vigente. La comunicazione, di cui al punto 6, presentata dall'Imprenditore Agricolo, titolare dell'azienda agricola, dovrà avere i contenuti previsti da Regolamento Regionale vigente.

5. Le aziende aventi ordinamento colturale intensivo (serre) dovranno rispettare i seguenti criteri insediativi e contestualizzarsi con gli assetti ambientali circostanti. In particolare:

  1. - Leggibilità del sistema insediativo e della bonifica storica
  2. - Coerenza con la maglia agraria e con il disegno della bonifica
  3. - Divieto di modifica dell'attuale assetto viario.

7. Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:

  • - le esigenze produttive;
  • - la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • - i materiali utilizzati;
  • - l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • - la data di rimozione. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura. Per le serre di utilizzo pluriennale, con ciclo massimo 5 anni, si dovrà comunicare il periodo effettivo di utilizzo entro ogni anno solare e le porzioni che saranno aperte o smontate durante il momento di riposo. In ogni caso, durante il periodo di riposo, si dovranno eliminare residui ed attrezzature dal terreno.

8. Le serre con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13