Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.166 Tessuto Produttivo: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. 78 vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato:

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Attività Industriali e Artigianali (CI);
  • - Attività Direzionali (CD) limitatamente a centri di servizi legati alle attività produttive;
  • - Attività Commerciali (CC) nei limiti di cui al presente articolo;
  • - ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DEPOSITI COMMERCIALI (CC1)
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente alle seguenti funzioni:
    • * Parcheggi coperti (CSp);
    • * Servizi tecnici ed amministrativi (CSt);
    • * Servizi sociali e ricreativi (CSr);
    • * Servizi Sportivi (CSs);
    • * Impianti tecnologici (CSt1);
    • * Stazioni passeggeri (CMp);
    • * Centri Servizi per la mobilità (CMd);
    • * servizi di assistenza sociale e sanitaria (CSh);
    • * discoteche (CSd);

2. Nel tessuto produttivo non è consentito l'insediamento di grandi e medie strutture di vendita.

2.bis Il regolamento urbanistico individua il tessuto produttivo come area satura rispetto a quanto prescritto dall'art. 15 del P.I.T.; in tal senso, il piano delle funzioni, non ammette l'insediamento di nuove strutture commerciali di grandi e medie dimensioni, ciò, al fine di non creare nuovi centri attrattori di traffico veicolare, con conseguente innalzamento del livello di emmissione di inquinanti, che potrebbero interessare anche gli spazi pubblici ed i tessuti, a carattere prevelantemente residenziale, limitrofi.

Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, ed attraverso l'esecuzione di opportuni studi di dettaglio in materia di infrastrutturazione stradale, traffico veicolare, mobilità, livello di inquinanti etc., l'Amm.ne Comunale potrà individuare parti di tessuto produttivo, escludibili dall'attribuzione di aree sature, ai sensi dell'art. 11 del P.I.T.. Tali nuove individuazioni costituiranno variante al regolamento urbanistico ed al Piano delle Funzioni.

3. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, anche a seguito di cambio di destinazione d'uso funzionale, se solamente in stretta correlazione con l'attività industriale o artigianale insediata nell'immobile è consentito, altresì, l'insediamento di pubblici esercizi e locali di somministrazione quali bar, ristoranti, pizzerie e simili.

4. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali per l'esposizione e vendita di materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi, attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. 78 vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato:

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Attività Industriali e Artigianali (CI);
  • - Attività Direzionali (CD);
  • - Attività Commerciali (CC) nei limiti di cui al presente articolo;
  • - ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DEPOSITI COMMERCIALI (CC1)
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente alle seguenti funzioni:
    • * Parcheggi coperti (CSp);
    • * Servizi tecnici ed amministrativi (CSt);
    • * Servizi sociali e ricreativi (CSr);
    • * Servizi Sportivi (CSs);
    • * Impianti tecnologici (CSt1);
    • * Stazioni passeggeri (CMp);
    • * Centri Servizi per la mobilità (CMd);
    • * servizi di assistenza sociale e sanitaria (CSh);
    • * discoteche (CSd);

2. Nel tessuto produttivo non è consentito l’insediamento di grandi e di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture di vendita; la progettazione non potrà configurare un centro commerciale, la dotazione degli standard urbanistici di relazione, in aggiunta a quelli stanziali, dovrà essere ricavata all’interno del singolo lotto urbanistico.

3. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

4. È consentito l'insediamento di esercizi commerciali per l'esposizione e vendita di materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi, attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13