Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.92 Orti sociali e aree ortive

Parte I - Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Le aree individuate come orti sociali negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l'amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito regolamento redatto dall'amministrazione comunale. Il regolamento dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonchè gli obblighi degli assegnatari.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per la rimessa di attrezzi agricoli aventi una dimensione massima di 8 mq .Tali manufatti dovranno essere realizzati sul confine di ciascun orto e accoppiati a due a due. È consentita, in alternativa, la realizzazione di unico manufatto comune, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve. I manufatti devono essere privi di impianti idrici e di illuminazione.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art.142 delle presenti norme.

Parte II - Disciplina per aree all’interno del perimetro delle UTOE non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli orti sociali sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l’amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito avviso pubblico redatto dall’Amministrazione Comunale. L’avviso pubblico dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari. Gli orti sociali potranno essere individuati su aree comunali destinate alla fruizione pubblica o demaniali.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di un fabbricato comune finalizzato al soddisfacimento delle attività sociali ivi svolte. Il progetto dell’area dovrà garantire la dotazione idrica mediante la realizzazione di un unico pozzo di attingimento. Le aree destinate ad orti sociali comprendono anche quelle definite con protocolli e intese sottoscritti dall’Amministrazione Comunale con la Regione Toscana ed altri Enti Pubblici.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l’autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art.142 delle presenti norme. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona a prevalente funzione agricola.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13