Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.77 Tessuto produttivo promiscuo

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo nelle quali alle tipologie edilizie destinate alla produzione (artigianale o industriale) fanno da complemento in misura significativa edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, oltre a quelle utilizzate dalla famiglia del titolare dell'azienda insediata, le quali tuttavia vanno considerate nell'ambito della destinazione artigianale o industriale. All'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo di cui al presente articolo, individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.
  • - all'adeguamento igienico sanitario degli ambienti ed alla ridistribuzione degli spazi e delle funzioni secondo le necessità aziendali.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso come meglio specificate ed articolate nella Parte V contenente la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni:

  • - attività industriali o artigianali;
  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi commerciali;
  • - attività di servizio.

2bis. Per strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq. di SV è prescritta la presentazione di un progetto convenzionato da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, corredato di appositi studi finalizzati a comprendere:

  • - il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero dei mezzi, numero di innesti ed accessi diretti e l’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
  • - l’esclusione di costi a carico del Comune da sostenere per interventi di adeguamento delle infrastrutture eventualmente necessarie;
  • - i livelli di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già esistenti;
  • - le verifiche necessarie degli effetti sul sistema commerciale esistente limitrofo, compresi i centri commerciali naturali.

3. Sono fatte salve le limitazioni e/o disposizioni contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme. Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle indicate nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1 - R2 - R3 - R4, oltre ad addizioni volumetriche, per finalità produttive, nel limite del 10% del volume legittimo esistente riferito al singolo edificio, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

4. Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto. La realizzazione di laboratori finalizzati alla sperimentazione produttiva è subordinata alla stipula di apposita convenzione a garanzia del mantenimento della destinazione d'uso per una durata non inferiore a 20 anni.

5. Nei limiti dei dimensionamenti consentiti possono essere ricavate abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania poste a servizio delle attività insediate, nella misura strettamente necessaria. Tali spazi non possono costituire unità immobiliari autonome. Le abitazioni di servizio hanno una superficie utile lorda massima di 85 mq.. Si precisa altresì che fra l'attività produttiva e l'abitazione di servizio deve essere costituito specifico vincolo pertinenziale registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a spese del richiedente e a cura del Comune. Il vincolo pertinenziale deve precisare che le abitazioni di servizio realizzati ai sensi del presente comma non possono essere ceduti separatamente dall'attività produttiva alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli II della Parte II e al titolo III della Parte III, e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 7, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV Parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico-edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi commi 8 e 9:

  1. a. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 8, lett. a);
  2. b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti;
  3. c. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  4. d. Realizzazione di autorimesse pertinenziali di cui all'art. 40;
  5. e. realizzazione di volumi tecnici interrati;
  6. f. interventi di ristrutturazione edilizia su legittimi volumi secondari aventi funzione accessoria e di servizio;
  7. g. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

7. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima. Per favorire la realizzazione di interventi comportanti la creazione di autorimesse pertinenziali interrate possono essere disposti dal Consiglio Comunale appositi incentivi economici, anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare.

8. Gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a. gli interventi comportanti incremento del numero di unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove unità immobiliari ad uso produttivo con superficie utile lorda (Sul) inferiore a mq. 200;
  2. b. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 11 sono dovute:
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla porzione residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
    • - in ragione della superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla porzione residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  3. c. la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12.

9. Fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 10, gli interventi urbanistico-edilizi consentiti all'interno dei tessuti produttivi di tipo promiscuo, anche a completamento di lotti inedificati e o parzialmente edificati, devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, come definiti dall'art. 9 delle presenti norme:

  • - Rapporto di copertura: 50% Rc max
  • - Altezza massima: Hmax ml 10,00

10. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti norme. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive. Per i lotti completati secondo i parametri di cui al precedente comma, sono ammesse le addizioni volumetriche di cui al comma 3, in sopraelevazione e con altezza massima pari a ml 13,00.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13