Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.40 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • - sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non determinano incremento del carico urbanistico;
  • - non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Al successivo comma 3 sono individuate le tipologie di intervento pertinenziale in relazione alla loro rilevanza sulle risorse essenziali del territorio.

3. Sono interventi pertinenziali:

  1. a. gli interventi pertinenziali, che comportino la realizzazione di nuove volumetrie, fuori terra o interrate. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 123, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, da realizzarsi all'interno del perimetro dei centri abitati, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, costituenti addizioni pertinenziali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse pertinenziali, le cantine, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, non costituenti addizioni volumetriche, come definite dall'art. 36 delle presenti norme, e che comportino la realizzazione di una nuova volumetria, fuori terra o interrata, inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
  2. b. gli interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2 lettera b), che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali, da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati, in locali esistenti siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico;
    • - i parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza.
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, quali piscine, campi da tennis, maneggi, tettoie e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato;
    • - i piazzali, le tettoie e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all’aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III e IV delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13