Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.24 Edilizia residenziale sociale - E.R.S.

1. In conformità alle disposizioni del vigente Piano Strutturale, l'edilizia residenziale sociale è così composta:

  1. a. edilizia residenziale pubblica per una quota pari o superiore al 5% della sul residenziale complessiva di RU, da realizzarsi nelle aree pubbliche descritte al successivo art. 26;
  2. b. edilizia residenziale convenzionata, per una quota pari o superiore al 20% della SUL residenziale generata in ogni singola area di trasformazione TR e area di recupero RC, destinata alla vendita a prezzo calmierato e/o alla locazione a canone calmierato, anche con patto di futura vendita.

2. L'edilizia residenziale di cui al precedente comma lettera b), è destinata alle categorie sociali economicamente più deboli, nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti a fasce di reddito che ne precludono l'accesso alla edilizia residenziale pubblica. I requisiti necessari per l'inclusione nelle categorie di cui al presente comma sono definiti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

3. Nelle aree di recupero RC di cui all'art. 105 e nelle aree di trasformazione TR di cui all'art. 104 che generano una SUL residenziale inferiore a mq 480 non si applica quanto disciplinato ai precedenti commi;

4. Nelle aree di recupero RC di cui all'art. 105, che generano una sul residenziale superiore a mq 480, e nelle aree di trasformazione TR di cui all'art. 104, che generano una sul residenziale compresa tra mq 480 e mq 1000, deve essere realizzata la metà della quota di edilizia residenziale sociale di cui alla precedente lettera b);

5. Nella convenzione del Piano Attuativo o del Progetto Unitario, per quanto attiene alla quota di edilizia residenziale convenzionata di cui al precedenti commi, sono definiti il prezzo di cessione e/o di canone calmierato degli alloggi e i requisiti degli acquirenti. in sede di stipula della convenzione, il soggetto attuatore può rinunciare alla quota di indice perequativo territoriale dedicata all'edilizia residenziale sociale di cui al comma 1 lett. b). Tale quota resta nella disponibilità della Amministrazione Comunale e va a incrementare la quota di cui al comma 1, lettera a.

6. La quota di edilizia residenziale sociale da realizzare in aree messe a disposizione degli operatori pubblici o privati dall'Amministrazione Comunale, è articolata sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 177.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13