Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.20 Sanzioni e deroghe

1. Per le opere realizzate in difformità al progetto approvato accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni di cui all'art. 192 della L.R.T.65/2014 per omesso versamento dei contributi.

2. In applicazione dell'art. 220 della L.R.T. 65/2014, sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, Sul) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale commerciale turistico ricettivo, direzionale e di servizio se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • - il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i 30 cm ;
  • - il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
  • - le serre solari che dovranno essere realizzate nel rispetto delle specifiche tecniche regionali con riferimento all'irraggiamento e al risparmio energetico ottenuto certificato dalla documentazione tecnica di progetto;
  • - tutti i maggiori volumi e superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.

L'esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

2bis. Sono altresì escluse dagli indici e parametri urbanistici previsti dal Regolamento Urbanistico, le parti degli edifici esistenti delimitate da tende in plastica trasparente paravento e parapioggia, purché non siano modificati né l’utilizzazione, né la destinazione dello spazio delimitato. L’installazione di tali strutture non dovrà comportare la realizzazione di opere murarie.

3. Le norme del presente Capo V si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13