Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.15 Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, compresi i corpi aggettanti di ogni genere e gli elementi inclusi nel calcolo della sul di cui all'art. 9 delle presenti norme - con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili - ed il confine del lotto di pertinenza, ortogonalmente a quest'ultimo. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge escluse dal calcolo della Sul ai sensi dell'art. 9.

2. Nelle aree di trasformazione TR e TRpr, nel caso di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto dei nuovi insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza, fatte salve comunque le deroghe di cui all’art. 140 della LRT 65/2014.

3. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle indicate al precedente comma 2 nei seguenti casi:

  • - all'interno del "tessuto antico", del "tessuto storico", del "tessuto storico unitario", del "tessuto consolidato" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • - all'interno del tessuto produttivo, così come disciplinato all’art. 78;
  • - negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti e/o purché sia garantito il rispetto della distanza minima di mt. 10,00 tra pareti finestrate antistanti;
  • - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto antico", dal "tessuto storico", dal "tessuto storico unitario", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico;
  • - nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente e nei casi ammessi dal Codice Civile con pareti frontistanti entrambe non finestrate.

4. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:

  • - le costruzioni con altezza massima (Hmax) non superiore a ml 2,40 destinate ad usi accessori (garages, centrali termiche, etc.);
  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna.

5. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR_02 e PR_03.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13