Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.170 Pratiche edilizie in itinere - articolo modificato a seguito della D.C.C. n. 77/2011

1. L'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione sui procedimenti edilizi in itinere alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico – ivi comprese le denunce di inizio dell'attività, per le quali non siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale – ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in parte con l'atto di governo del territorio adottato. Il Regolamento Urbanistico recepisce le norme della pianificazione urbanistica previgente con riferimento ai procedimenti edilizi relativi alla LRT 24/2009 presentati prima dell'adozione del RU.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma precedente (1 e 2) non si applica a:

  1. a) concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati;
  2. b) denunce d’inizio dell’attività, complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per le quali alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale;
  3. c) ai titoli abilitativi derivanti dall’attuazione dei P.A.P.M.A.A. approvati antecedentemente la data di adozione del Regolamento Urbanistico.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l’ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico. Il Regolamento Urbanistico fa salvi i procedimenti edilizi che, alla data di sua adozione abbiano acquisito esito positivo finale del procedimento istruttorio e che non risultano in contrasto con le disposizioni della disciplina delle invarianti strutturali e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Per i procedimenti edilizi in aree vincolate risulta sufficiente l’acquisizione delle autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela del paesaggio alla data di adozione del RU. Per gli interventi edificatori, con titoli edilizi abilitativi rilasciati prima dell'adozione del RU, per i quali sono iniziati i lavori, non conclusi prima della scadenza dei termini della loro efficacia, il RU ne ammette il completamento secondo le norme della pianificazione previgente.

3. Le disposizioni di cui all’art. 74, comma 15 si applicano ai procedimenti edilizi presentati successivamente alla data di efficacia della DCC n. 35/2015.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13