Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.142 bis annessi agricoli in aree periurbane

1. Il regolamento urbanistico, in aggiunta agli ambiti disciplinati dall’art. 142 delle nta, individua negli elaborati progettuali PR_02 e PR_03 le aree destinate ad orti periurbani da disciplinare al fine di contenere eventuali forme di degrado. Trattasi di aree prossime ai margini della città, caratterizzate da un tessuto sfrangiato, già in parte degradato ed estraneo alle attività rurali, da riorganizzare con funzioni di natura sociale ed aggregativa.

2. L’individuazione di tali ambiti non dovrà rappresentare ostacolo alla realizzazione di futuri interventi unitari o di opere pubbliche.

3. In tali ambiti è consentita la realizzazione di annessi agricoli con le caratteristiche fisiche e morfologiche di quelli disciplinati all’art. 132 delle presenti norme, ma con le seguenti ulteriori specifiche:

  • a. Per superfici minime in coltivazione fino a mq. 2.000 è possibile realizzare un manufatto avente una sul massima di mq. 20; oltre i mq. 2.000 di superficie in coltivazione il manufatto potrà avere una sul massima fino a mq. 30. In entrambi i casi le suddette sul sono comprensive di quelle per servizio igienico.

4. GLI annessi agricoli di cui al presente articolo sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. La realizzazione di tali manufatti, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi, è subordinata:

  • - Alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta e, comunque, non in data successiva al 28/03/2011;
  • - Alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) Eventualmente presenti sul fondo;
  • - Alla riqualificazione delle schermature esistenti disposte sul perimetro del lotto con particolare attenzione alle essenze non autoctone;
  • - Alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato;
  • - Alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - Alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma associata; sono comunque fatti salvi i sistemi irrigui esistenti legittimi;
  • - Le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere servite da nuovi pozzi;
  • - Al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura.

6. Fatti salvi gli annessi agricoli esistenti dotati di servizio igienico e relativo impianto di smaltimento autorizzato, lo smaltimento reflui dovrà essere assicurato preferibilmente con impianti gestiti in forma associata.

7. La realizzazione dell’annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’impegno riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto dovrà contenere:

  • a) L'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l’annesso è riferito;
  • b) L’impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell’attività agricola.
  • c) La verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

8. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

9. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

10. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13