Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.132 Annessi agricoli per la coltura amatoriale

1. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, da non intendersi funzionali ad aziende agricole, sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 nelle sub unità di paesaggio della fascia costiera C2_2_2, C2_2_3.

3. Il posizionamento dell’annesso deve essere contestualizzato con l’assetto agrario esistente e dovrà rispettare i criteri insediativi di cui all’art. 130 delle presenti norme.

4. Le superfici minime in coltivazione sono le seguenti:

Superficie minima in coltivazione (mq) Tipo di coltivazione
4.000Orto; Vivaio
8.000Vigneto; Frutteto
10.000Oliveto

5. La superficie degli annessi agricoli non potrà comunque superare i 40 mq di sul esclusa la superficie eventualmente occupata da pergolati, realizzabili al massimo su due lati dell’annesso, per una superficie massima coperta di mq 10.

6. Gli annessi devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

  • - costruzione in legno;
  • - copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza dal 20 al 30%;
  • - altezza media interna senza controsoffittatura non superiore a m 3.00.
  • - finestrature a nastro con altezza non inferiore rispetto al piano di calpestio interno a mt. 1.80.
  • - l’accesso all’annesso dovrà essere garantito da una porta carraia con larghezza pari a mt. 2,00.

7. Gli annessi potranno essere dotati di acqua potabile e servizio igienico. Gli allacciamenti e gli scarichi dovranno rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento comunale o in quello di altri enti competenti.

8. La superficie degli annessi agricoli a servizio delle “zone di ripopolamento e cattura” (Z.R.C.) non potrà superare i 25 mq. Sarà consentita l’installazione di un solo annesso agricolo per ogni Z.R.C. regolarmente istituita, da collocarsi all’interno della zona. Il rilascio del titolo abilitativo è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonee garanzie per la rimozione dell’annesso alla scadenza dei termini temporali di validità della autorizzazione della Z.R.C..

9. In caso di trasferimenti parziali dei fondi, l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni dal frazionamento, inoltre il frazionamento non dovrà essere successivo al 28.03.2011; sono fatte salve le deroghe secondo le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

10. L'INSTALLAZIONE DEGLI ANNESSI, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, È SOGGETTA AL RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO, PREVIA PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA CORREDATA DA SPECIFICA RELAZIONE AGRONOMICA E DA UN PROGETTO CHE DIMOSTRI LA EFFETTIVA NECESSITÀ DELLE REALIZZAZIONI E LE FINALITÀ AD ESSE CORRELATE.

11. L’installazione degli annessi, di cui al presente articolo, è soggetta al rilascio di titolo abilitativo, previa presentazione di una istanza corredata da specifica relazione agronomica e da un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

  • A) una relazione dettagliata sulle motivazioni della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività prevista;
  • B) la verifica della conformità dell’intervento alla legislazione regionale vigente, nonché alle disposizioni normative del presente R.U., allo stato attuale delle colture; l'individuazione degli eventuali edifici esistenti e le relative superfici di pertinenza e fondiarie;
  • C) elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione dei manufatti da realizzare.

12. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere:

  • a) l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola, o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso;
  • d) la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

13. I fondi che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla l. 58/63.

14. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo e’ subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13