Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.141 Attività agrituristica

1. L'apertura di nuove strutture agrituristiche o la modifica delle attività già in essere e' effettuata secondo le modalità di legge.

2. Gli interventi edilizi eventualmente necessari per la strutturazione dei locali ai fini agrituristici saranno soggetti alla presentazione delle specifiche istanze in materia edilizia nonché alle autorizzazioni ambientali ove necessarie. I titoli abilitativi in materia edilizia devono essere acquisiti prima della presentazione della S.C.I.A. (o altro titolo equivalente ai sensi dei legge) per l'inizio della attività agrituristica.

NON È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI NEI SISTEMI E SUBSISTEMI TERRITORIALI DELLA COSTA C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3, C2.3 OLTRE CHE NEI SISTEMI E NEI SUBSISTEMI TERRITORIALI DI PIANURA, PER I SOLI AMBITI INTERESSATI DAL RISCHIO IDRAULICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO PI2.1.1, PI2.2.1, PI2.2.2, PI2.2.3, PI2.3.1, PI2.3.2, PI2.3.3, PI2.3.4, PI2.3.5, PI2.3.6, PI2.5.1 E R7.2.1.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13