Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.134 Rifugi per squadre di caccia

1. L'installazione dei manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale è consentita, previo rilascio di titolo abilitativo. Il manufatto non dovrà superare i 100 mq di Sul. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicino alle strade esistenti al fine di non creare nuove infrastrutture e comunque è assolutamente vietata la localizzazione nelle aree boscate. È inoltre consentita la realizzazione di tettoie per il 50%della Sul realizzabile e il loro mantenimento ha valore per la durata dell'iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale. la realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale anche se operante in zone di caccia differenti.

3. Il rifugio sarà da considerare come annesso, che rimarrà in essere finchè la squadra richiedente ne garantirà l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edifico dovrà essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

4. L'edificio dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento.

5. La localizzazione del manufatto dovrà tenere conto della viabilità.

6. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

7. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico Atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione Comunale in merito all'uso e manutenzione della struttura; l'Amministrazione potrà richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; potrà altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

8. Per quanto non espressamente enunciato ha valore l'art. 133.

9. Non è consentito realizzare manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

10. In prossimità delle zone di abbattimento di specie cacciabili a squadre o zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) è consentita alle aziende agricole - e/o alle associazioni venatorie, con il consenso del proprietario del fondo - l'installazione di manufatti temporanei come attrezzature per i punti di ritrovo e per il rilascio dei permessi di caccia. Il periodo in cui è consentita l'installazione di tali manufatti è rigorosamente circoscritto alla stagione venatoria (di norma da inizio ottobre a fine gennaio).

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13