Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.129 Nuove abitazioni rurali

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la necessità degli Imprenditori agricoli di risiedere sul fondo oggetto di coltivazione al fine di migliorare le condizioni di vita e lavoro, di poter effettuare opera di vigilanza, di organizzare l'attività economica e commerciale nel modo più adeguato, rispondendo alle nuove esigenze del territorio e della comunità locale. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici rurali è ammessa solo se ne vengono dimostrate le necessità in rapporto alla conduzione aziendale. L'abitazione rurale non potrà eccedere i 150 mq di superficie utile lorda, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi.

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • - dell'imprenditore agricolo professionale;
  • - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

3. Tenendo conto della realtà del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola grossetana, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. a. dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate al precedente art.126 comma 2 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata
  2. b. presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 10 ha in tutte le sub-unità di paesaggio di cui all'art. 31 del Piano strutturale ad eccezione delle seguenti:
    • - C2_2_3, Pi2_2_3, Pi2_3_2, R6_2_1, R6_2_3, R6_5_1, R6_5_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 12ha, di cui non più di 3 ha boscati;
    • - R7_1_1, R7_1_2, R7_1_3, R7_1_4, R7_1_5, R6_1_1, R6_1_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 30 ha, di cui non più di 5 ha boscati.

4. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nelle sub-unità di paesaggio C_2_2_1, C2_3, C2_4_1, Pi2_2_2, R6_4 né nella fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna. Per le sub-unità di paesaggio interne al territorio del Parco regionale della Maremma trovano applicazione le Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco;

5. Le superfici indicate al precedente comma 3 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze così come risultanti dal Piano delle Coltivazioni riportato nel Fascicolo Aziendale depositato presso A.R.T.E.A. Toscana; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.

6. Per aziende che hanno terreni in conduzione all'interno del territorio comunale di Grosseto, in più corpi aziendali separati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 20%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale.

7. Quando l'azienda abbia in conduzione terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Grosseto e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 50%.

8. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

9. Tutti i terreni frazionati da meno di 10 anni, qualora vengano utilizzati per interventi di ricomposizione fondiaria possono concorrere alla definizione dei rapporti fra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie.

10. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a non alienare e mantenere in produzione le superfici agricole indicate nel programma di miglioramento.
  • - alla gestione dei terreni agricoli oggetto di P.A.P.M.A.A. secondo i criteri della condizionalità e della buona pratica agricola ai sensi del REG CE 73/2009 E REG CE 198/2005;

11. La nuova residenza rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • - ubicazione nel rispetto della maglia, della tradizione insediativa, della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
  • - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali; gli eventuali piazzali dovranno essere realizzati con fondo naturale o stabilizzato, non è ammessa l'impermeabilizzazione del suolo mediante bitumazione o pavimentazione;
  • - ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli
  • - predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • - rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari.
  • - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura Geomorfologica ed idraulica;
  • - applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
  • - rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle norme richiamate dal Titolo III della Prate III delle presenti Norne

12. Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:

  • - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
  • - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.

13. La volumetria massima dovrà comunque essere contenuta nei limiti dei mc 600 comprensiva di accessori; nel caso di aggregazione di più unità abitative potrà raggiungersi la volumetria massima di mc 1000 per edificio, ammettendo anche più edifici da realizzare secondo i criteri insediativi di cui alla presente norma. È altresì possibile accorpare volumetrie per uso abitativo, con altre destinate ad annessi agricoli, purché rimangano ben differenziati funzionalmente i due utilizzi.

14. In ogni caso la costruzione dovrà avere una pianta di quadrilatero regolare nel senso che è ammessa anche la combinazione tra le forme rettangolare e quadrata con movimenti del filo delle pareti a creare parti porticate all'interno del corpo di fabbrica (sagoma dell'edificio).

15. Nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata con un lato parallelo al medesimo, ma non alla sua facciata principale e fatto salvo il rispetto delle distanze igienico-sanitarie nel caso di annessi adibiti a ricovero e/o allevamento animali.

16. Nel caso di fondi edificati nei quali siano presenti più edifici, il nuovo edificio dovrà comunque inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi, nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e i fienili, le stalle o i ricoveri già presenti nel fondo.

17. La forma architettonica del nuovo edificio dovrà essere il più possibile compatta, con facciate dove vi sia una prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte disposte a distanze regolari.

18. La copertura dovrà essere a falde, realizzata con tegole marsigliesi o tegole e coppi, con pendenza tra il 25% e il 30%, con tetti a padiglione o a capanna con linea di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e con sporgenze alla gronda massimo di ml 1,00.

19. Le finiture delle facciate saranno in intonaco civile o in muratura facciavista. È vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo.

20. Gli infissi potranno essere realizzati in legno, in pvc tipo legno o in metallo, quest'ultimo purché verniciato.

21. Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi, ma solo quale locale accessorio all'abitazione. Sono altresì ammessi affacci diretti verso l'esterno ma non le terrazze incassate nelle falde di copertura; la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura non potrà esser superiore a mt 0,30 su almeno due lati del fabbricato;

22. È ammessa la costruzione di scale esterne che dovranno essere realizzate con rampe aderenti all'edificio e con parapetto in muratura.

23. Le logge possono essere realizzate all'interno del corpo di fabbrica con una superficie non maggiore del 20% di quella utile abitabile, di profondità non maggiore di m 3.00, e su due soli lati della costruzione.

24. Possono essere realizzati pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciate), anche continue sui due lati.

25. È possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le superfici di cui al precedente comma. Essi potranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, anche contigui, ed avere una profondità massima pari a ml 3,00. Potranno avere struttura totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciati) oppure realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.

26. Al di fuori delle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME è possibile inoltre la creazione di locali interrati e seminterrati per le funzioni previste all'art. 122, comma 10. Tale intervento può comportare la creazione di aperture sulle pareti verticali dell'edificio; potranno essere realizzate scale di accesso dall'esterno dell'edificio, in tal caso le scale dovranno affiancarsi a una delle pareti dell'edificio stesso con larghezza massima di m 1,20; nel caso che la porzione di edificio sia interrata o seminterrata e adibita a rimessa autoveicoli, è ammessa la realizzazione di una rampa di accesso con larghezza massima pari a ml 4,00, da affiancarsi a una delle pareti dell'edificio.

27. È possibile la realizzazione di tettoie per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 25,00 di superficie coperta e di mt 2,50 netti di altezza, per ogni unità abitativa; per quanto attiene i materiali costruttivi si rimanda a quelli già specificati al comma 25 del presente articolo; è possibile la realizzazione di pergolati in legno per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 15 di superficie coperta e mt 2,50 netti di altezza per ogni unità ricettiva;

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13