Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.117 Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili - disposizioni generali

1. Il presente R.U. disciplina, NEL RISPETTO DELLA DCRT N. 15 DELL’11 FEBBRAIO 2013, l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tenuto conto dei limiti individuati dalla normativa vigente in materia di energia, dei disposti legislativi di stato e regione e individua altresi' le relative condizioni di realizzo di concerto con gli strumenti urbanistici sovra comunali. La loro ubicazione non deve incidere dal punto di vista visivo con le configurazioni dei paesaggi, non interferire con usi del suolo di pregio agroalimentare o ambientale e non determinare pregiudizio e/o eccessivo impatto sulle risorse naturali impegnate (vento, sole, acqua, biomasse e biogas, suolo).

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3, sono ammessi in tutto il territorio comunale:

  • - gli impianti solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 Maggio 2011, realizzati nella copertura di edifici e manufatti, con priorità per quelli produttivi; nonché a copertura di parcheggi e aree di sosta.
  • - i microaerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici (intendendosi per tali gli impianto con altezza fino ad 1,5 mt e diametro fino ad 1,00) mt.

3. L' installazione di impianti solari, fotovoltaici ed eolici di cui al precedente comma 2 non è consentita sui beni appartenenti alle classi 1 2 e 3 del tessuto antico, tessuto storico e tessuto storico unitario qualora determinino modificazioni degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente e/o alterino regole insediative consolidate come allineamenti, profili, caratteri prospettici. conseguentemente è possibile installare tali impianti su coperture piane dotate o meno di spiccati perimetrali ed in generale quando conseguono caratteristiche di contestualizzazione e corretto inserimento architettonico sugli edifici esistenti. Resta inteso che tali impianti dovranno risultare ADEGUATAMENTE SCHERMATI DA IDONEE OPERE DI MITIGAZIONE NELLA VISUALE dai coni visivi della trama viaria circostante e dagli spazi pubblici prospicienti.

4. Impianti eolici - In relazione alle esigenze di tutela dei valori paesistici e storici ambientali e produttivi agricoli, le installazioni per l'energia eolica sono regolate e conseguentemente abilitate in relazione ai disposti:

  1. a. D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010 - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  2. b. P.T.C. 2010 della Provincia di Grosseto: elaborato - "Norme" art. 34, comma 9;
  3. c. P.T.C. 2010 della Provincia di Grosseto: elaborato - "Schede" 13° "Indirizzi per la disciplina locale delle F.E.R.;

Le modalita' autorizzative d'impianti eolici vengono declinate attraverso il rapporto tra potenza dell'impianto e incidenza sul territorio a partire da piccoli impianti la cui installazione e' attivita' libera, previa comunicazione al Comune, impianti medi di potenza fino a 60 KW, sempre di competenza comunale, e impianti di potenza compresa da 60 KW A 1 MW, soggetti ad autorizzazione unica di competenza provinciale.

5. La realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra deve avvenire nel rispetto dei disposti della normativa regionale in materia di energia, disciplinante, tra l'altro, aree e siti non idonei, perimetrazioni ed eccezioni alla non idoneità etc. Tali limitazioni, declinate attraverso il rapporto fra potenza dell'impianto e incidenza sul territorio sono finalizzate alla prevenzione di ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione anche ad effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di piu' impianti fotovoltaici contigui o limitrofi.

5.bis Gli impianti fotovoltaici posti sui tetti di edifici esistenti, se realizzati aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e se realizzati con componenti che non modifichino la sagoma degli edifici stessi, possono essere installati in misura non superiore a quella del tetto, senza limiti di potenza.

5.ter Sono altresi' consentiti, su tutto il territorio comunale, impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonti idroelettriche e moto ondoso del mare, fonti geotermiche a bassa entalpia e biomasse (di fonte agricola e forestale, zootecnica, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, biogas derivati).

5.quater sul patrimonio edilizio esistente non utiizzato a fini agricoli è possibile l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, integrati o semi integrati, sulle coperture esistenti. Eventuali impianti a terra REALIZZATI PREFERIBILMENTE NELLE PERTINENZE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI, dovranno essere commisurati solamente all'effettivo fabbisogno energetico, qualora non soddisfatto dall’impianto installato sulle coperture.

7. Resta ferma la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia.

8. Riguardo le necessarie volumetrie tecnologiche, realizzate a corredo dell'impianto, si prescrive che devono considerarsi finalizzate all'esclusiva fase di funzionamento dell'impianto stesso e, nel caso di dismissione di quest'ultimo, tali volumetrie non potranno essere riconvertite nè a fini aziendali, nè per altri usi e destinazioni e, pertanto, dovranno essere smantellate o demolite a seconda della tipologia dei materiali che le compongono. TUTTE LE PARTI COMPONENTI L’IMPIANTO DOVRANNO ESSERE SMANTELLATE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLO STESSO E RIPRISTINATO LO STATO DEI LUOGHI. Risulta fatto salvo l'impianto di connessione alla rete di distribuzione (parte di cabine e linea aereo/interrata), che resterà nella disponibilità della rete nazionale.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13