Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.111 Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti si rinvia alle specifiche disposizioni preposte dalle vigenti norme statali e regionali in materia.

3. I nuovi impianti di distribuzione devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (St) interessata dall'intervento:

  • - Indice territoriale: It : 0,5 mc/mq
  • - Rapporto di copertura Rc: 10%
  • - Altezza massima Hmax: ml 7,00

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • - delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • - delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Per quanto non in contrasto con la presente disciplina, il R.U. ammette l'insediamento di nuovi impianti, nelle aree urbane, CON ESCLUSIONE DELLA ZONA OMOGENEA “A” di cui al DM 1444/'68. Per gli impianti da realizzare nel territorio rurale si rinvia alle normative nazionali vigenti.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13