Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.147 Impianti sportivi ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio rurale le opere autonome a corredo degli edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi;

1.bis Per gli edifici residenziali, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al successivo comma, sono ammesse unicamente piscine.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento mediante sistemazioni a verde delle aree circostanti semiologicamente coerenti con il sistema dei segni presenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare Sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca).

5. Le piscine dei complessi agrituristici e degli alberghi e/o locande di campagna, non possono avere dimensioni superiori a mq 200 (superficie netta della vasca).

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (Sul) massima di mq 10,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

6.bis A corredo delle piscine è possibile realizzare piccole strutture in legno senza basamento in cemento per una SUL di mq. 6,00 con altezza pari a mt. 2.40 misurata all'intradosso del colmo.

7. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml. A corredo di tali impianti sono consentite le strutture di cui al precedente comma 6bis.

8. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende agrarie, mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., secondo i seguenti parametri:

  • - superficie minima di terreno da destinare allo scopo, non inferiore a mq 5.000;
  • - posa in opera di ricoveri per equini fino ad un massimo di 20 box (di dimensioni massime pari a mt. 3 x 4 x 3.50) con portico antistante di profondità massima pari a mt 2.50;
  • - locale per selleria di sul massima fino a mq. 15;
  • - locale magazzino di sul massima pari a mq. 20;
  • - club house di SUL massima pari a mq 100. la struttura dei suddetti manufatti dovrà esser realizzata in legno, di facile rimozione, fatte salve le parti per le quali sono richiesti rivestimenti lavabili a fini igienico-sanitari; le rifiniture dei rivestimenti saranno in legno, pietra o cotto, e pavimentazioni in cemento per gli spazi occupati dagli equini. I tetti delle strutture dovranno esser realizzati ad una o due falde in legno con copertura in listoni di legno o tegole di laterizio. l'altezza massima dovrà essere di mt. 3.50.

Oltre a tali manufatti dovranno esser previsti per impianti ippici: una tettoia per ricovero foraggio, un campo di lavoro recintato in legno con terreno ricoperto in sabbia o altro materiale soffice e naturale; tale struttura potrà esser coperta mediante strutture in legno e/o metallo facilmente amovibili.

Un tondino coperto; un'area destinata a parcheggio, su superficie permeabile con due posti auto per box; l'area destinata a parcheggio potrà esser coperta da strutture ombreggianti.

  • - tutti gli impianti dovranno esser dotati di adeguato impianto di depurazione e smaltimento dei liquami;
  • - i nuovi maneggi dovranno esser realizzati a non meno di mt. 700 dai perimetri dei centri abitati.

Tutte le realizzazioni descritte al presente comma, non potranno esser riutilizzate per altre finalità agricole in caso di cessazione dell'attività; l'atto d'obbligo del P.A.P.M.A.A. dovrà contenere le prescrizioni di cui alla presente norma.

Per i maneggi esistenti legittimi, alla data di approvazione del RU, è ammesso l'adeguamento alle presenti norme.

8.bis Per i centri ippici attrezzati esistenti legittimi, il RU ammette il loro potenziamento secondo le norme di cui al comma precedente.

9. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

10. Per quanto non disciplinato dai precedenti commi, per i criteri insediativi, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 130, oltre ai seguenti:

  1. a) ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  2. b) accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico: siepi e alberature, aree non percepibili alla vista;
  3. c) forme e materiali adeguati al contesto paesistico ambientale evitando elementi standardizzati;
  4. d) dimostrazione sulla compatibilità con il sistema ambientale: bilancio idrico, cuneo salino, ecc.

11. In aree ad esclusiva funzione agricola, le opere edilizie di cui al presente articolo possono essere realizzate unicamente da imprenditori agricoli professionali.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13