Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.123 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono identificate come "aree ad esclusiva funzione agricola" le parti di territorio in cui le effettive vocazioni agronomiche e le condizioni ambientali appaiono strettamente connesse con la connotazione paesaggistica, storico-culturale ed economica locale. Sono le aree in cui si praticano le colture di maggiore eccellenza e che conferiscono la migliore visibilità al territorio grossetano e dove l'organizzazione aziendale è più consolidata. Sono altresì le aree a cui l'Amministrazione Comunale riconosce un ruolo primario per la tutela delle attività agricole, zootecniche e forestali, per le quali promuove interventi ed iniziative atte alla valorizzazione della redditività anche al fine della conservazione della maglia poderale originaria tramite la permanenza della figura imprenditoriale propriamente detta sui fondi agricoli. Sono le aree in cui si sviluppa la D.O.C. Morellino, in cui è consolidata la coltivazione del riso, in cui carni e formaggi di produzione locale denotano qualità superiore.

2. In queste aree saranno promosse tutte le iniziative atte a incrementare la cooperazione fra aziende, anche con l'edificazione di strutture finalizzate alla gestione, alla trasformazione, alla commercializzazione di prodotti; saranno sviluppati i progetti di filiera corta, anche tramite l'organizzazione produttiva in cooperazione; saranno promosse le attività zootecniche in particolare a stabulazione libera, anche come importante pratica per la gestione di aree collinari e sub-collinari di grande impatto paesaggistico che rischiano il degrado e la perdita della propria connotazione formale e storica.

3. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

4. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale e P.T.C.P. e ferme restando le disposizioni contenute nelle presenti norme, nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche;
  • - cinotecnica secondo quanto meglio precisato nell'art. 146;
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dagli artt. 117 e 118;
  • - produzione di energia da impianti fotovoltaici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 delle presenti norme;
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le rta esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività complementari, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative, purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato.

4.bis Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

5. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, nel caso di persistenza della propria funzione, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

6. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - le realizzazione di strutture finalizzate alla trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici attuate da aggregazioni riconosciute di produttori locali ovvero realizzate come joint-venture con partner industriali e/o commerciali;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

7. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo, mediante relazione agronomica, derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive.

8. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

9. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, soggette a pubblico transito, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

10. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle aree ad esclusiva funzione agricola le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - C2.2.1 - La costa paludosa e pineta (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.2.2 - La costa di Prile bonificata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - C2.2.3 - La costa di Prile coltivata (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.3 - La Costa della "Città" (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE B DEL PTC
  • - C2.4.1 - Bocca d'Ombrone costa nord (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.2 - Bocca d'Ombrone costa sud (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE C DEL PTC
  • - C2.4.3. - Bocca d'Ombrone, Area di Pertinenza del fiume (Area a prevalente funzione ambientale assimilata ai fini normativi alle zone dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.1.1 - La conca di Lattaia-Madonnino. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.1 - La Bonifica Grossetana (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.2.2 - La Bonifica degli ex Paduli Alti (Area ad esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.3 - La Fascia Costiera Coltivata (Area a prevalente funzione agricola dove si applicano i criteri della esclusiva funzione agricola). CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.2.4 - L'area golenale dell'Ombrone nella pianura bonificata. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.1 - La pianura insediata asciutta. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.2 - La pianura bonificata insediata (ex paduli alti). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.3 - La pianura in sinistra dell'Ombrone (ex padule di Alberese). CLASSE D DEL PTC
  • - Pi2.3.4 - I terrazzi di Rispescia.CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.5 - La golena dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.6 - La pianura insediata di Braccagni. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.3.7 - Le alluvioni del torrente Bottegone e la pianura del canale destro Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi.2.5.1 - La pianura alta e terrazzata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.2 - La pianura bonificata dell'Uccellina. CLASSE E DEL PTC
  • - Pi2.5.3 - L'area di pertinenza fluviale in sinistra dell'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.1 - Le colline arenacee. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.2 - Poggio Rispescia. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.3 - I terrazzi alluvionali. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.4 - Il fondovalle di Istia e la valle del torrente Maiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.1.5 - La confluenza del torrente Grillese. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.1 - I primi versanti delle colline di Montiano. CLASSE E DEL PTC
  • - R7.2.2 - I terrazzi alluvionali fra i rilievi di Montiano. CLASSE E DEL PTC
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13