Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.177 Osservatorio dell'attività urbanistico edilizia

1. L'Amministrazione Comunale, in seguito all'approvazione del R.U., può istituire una commissione composta dai rappresentanti dei settori dell'Amministrazione stessa attinenti a Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura e Ambiente, unitamente a esponenti degli organismi rappresentativi delle categorie imprenditoriali e professionali attive nelle trasformazioni urbanistiche, nonché dell'associazionismo in ambito ambientalista, culturale, sociale, al fine di valutare l'andamento delle trasformazioni medesime, anche in rapporto alla domanda, con particolare riferimento all'edilizia residenziale e alle quote di edilizia residenziale sociale nelle forme previste.

La Commissione svolge la funzione di osservatorio sulle trasformazioni urbanistiche e redige periodicamente un Rapporto, che trasmette all'Amministrazione stessa e per conoscenza alla Provincia e alla Regione. L'adozione di eventuali varianti al R.U. dovrà fare riferimento ai contenuti del Rapporto.

La Commissione inoltre, su richiesta della Giunta municipale, propone alla Giunta stessa:

  • - l'articolazione delle quote di edilizia residenziale sociale da realizzarsi nelle aree messe a disposizione degli operatori pubblici e privati dall'Amministrazione Comunale;
  • - i contenuti della Convenzione di cui all'art. 24 comma 5.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13