Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.145 Recinzioni

1. Onde garantire la continuità ecologica e agraria, nel territorio rurale sono consentite solo recinzioni finalizzate a:

  1. b. consentire alle aziende agricole e faunistico-venatorie di proteggere le colture e le attività agricole, zootecniche, ortoflorovivaistiche di pregio contro i danni provocati dagli animali selvatici;
  2. c. garantire protezione agli impianti tecnologici, pubblici e privati;
  3. d. consentire l'allevamento di animali da cortile ad uso familiare;
  4. e. consentire il ricovero di animali nel territorio agricolo come disciplinato all'art. 146;
  5. f. istituire "fondi chiusi"; deve essere comunque garantita l'accessibilità pedonale tramite cancelli o scalandrini.

2. La recinzione deve garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.

3. I fondi possono essere delimitati con l'apposizione di staccionate alla "maremmana", oppure con reti metalliche di altezza massima non superiore a mt 1,80 sorrette da pali in legno o ferro verniciato inseriti anche in cordolo continuo interrato; devono essere adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista visivo, tra cui la piantagione di specie vegetali arbustive o, in maniera più limitata, arboree, a sortire effetto di schermo paesaggistico.

5. Per gli accessi principali delle proprietà fondiarie sono ammesse strutture murarie a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 5 per lato con altezza massima di metri 2 e dovranno essere realizzate in muratura faccia vista in laterizio o pietra locale con esclusione del tufo.

6. È fatto salvo quanto disposto dalle norme di Piano Strutturale riguardo alle aree soggette ad usi specialistici.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13