Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.142 Aree destinate a coltivazione orticola per l'autoconsumo o per scopi economici non prevalenti

1. Le aree destinate all'orticoltura dell'autoconsumo e del tempo libero sono di preferenza ubicate nei dintorni del capoluogo e delle frazioni e sono individuate negli elaborati grafici PR_02 e PR_03 quali "aree ortive". Sono caratterizzate da buona accessibilità carrabile e da un'accentuata frammentazione fondiaria, con variabilità nell'estensione dovuta alle normali problematiche di ricambio generazionale.

2. La realizzazione di piccoli annessi di servizio, destinabili a magazzino o rimessa attrezzi fatto salvo il dimensionamento degli stessi definito al successivo comma 4, è disciplinata e subordinata come segue:

  • - alla dimostrazione che i terreni interessati non siano stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • - alla demolizione di manufatti precari (box in tavolame e in lamiera, capanni o volumi in fibro-cemento od altro, ecc.) eventualmente presenti sul fondo;
  • - al ripristino ed al mantenimento della permeabilità visiva della superficie del fondo, eliminando schermature di qualsiasi genere disposte sul perimetro del lotto, anche rimuovendo o diradando gli schermi vegetali, sopratutto se costituiti con essenze non autoctone;
  • - alla piantagione ed al mantenimento di un assetto e di una sistemazione del suolo tipica delle aree orticole tradizionali dell'ambiente rurale toscano, consistente in colture promiscue ortaggi-alberi da frutto o ortaggi-oliveto, con o senza piccole porzioni di vigneto specializzato. Potranno essere ammesse forme di allevamento della vite di tipo tradizionale, anche maritata con gelsi, aceri, olivi o altre specie autoctone;
  • - alla realizzazione esclusiva di impianti d'irrigazione a bassa pressione, o a goccia, evitando metodi irrigui ad elevato consumo e bassa efficienza, come l'irrigazione a solchi o a scorrimento o ad aspersione;
  • - alla realizzazione di un approvvigionamento idrico comune tra diversi proprietari, da gestire in forma consortile o assimilata, per una superficie minima dei lotti asserviti di ha 1.00;
  • - al mantenimento del fondo libero da ingombri di materiale edile, inerti, rottami e da volumi precari di qualsiasi natura (gabbie e ricoveri per piccoli animali da cortile o quant'altro).

2.bis Le caratteristiche tecniche costruttive dell'annesso sono quelle di seguito riportate:

  • - la copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza del 25%;
  • - manto di copertura in coppi ed embrici;
  • - altezza media interna non superiore a ml 2.40;
  • - piano di calpestio non superiore ai cm 30 dal piano di campagna;
  • - muratura a faccia vista e/o intonaco in colori terrosi neutri;
  • - marciapiede perimetrale della larghezza massima di ml 1.20, in battuto di cemento o blocchi di tufo;
  • - presenza di massimo due porte;
  • - presenza di non più di due finestre di dimensioni massime pari a ml 1.20 x 0.60, con il lato più lungo orizzontale al piano di calpestio e con la soglia posta ad un'altezza da quest'ultimo non inferiore a ml 1.40;
  • - infissi esterni (porte, finestre, persiane) in legno o in metallo verniciato con possibilità di posa di inferriate alle finestre;
  • - eventuale presenza di wc areati anche con impianti ad aria forzata, purchè dotati di regolare impianto di smaltimento liquami autorizzato dalla competente autorità sanitaria;

3. L'annesso non potrà subire ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti previsti dal successivo comma.

4. Le dimensioni massime dell'annesso sono le seguenti:

  • - orti con dimensioni fino a 1000 mq: superficie pari a mq 20;
  • - orti con dimensioni comprese tra 1001 mq e 2000 mq: superficie pari a mq 30;
  • - orti con dimensioni superiori a mq 2000: superficie pari a mq 35;
  • - le superfici riferiti al dimensionamento massimo degli annessi costruibili ai sensi del presente articolo, sono comprensive di eventuali tettoie, porticati;

5. Per gli annessi agricoli dotati di servizio igienico, l'impianto di smaltimento reflui dovrà esser realizzato e gestito in forma consortile.

6. le zone ortive che rientrano in aree interessate dal cuneo salino non potranno essere serviti da nuovi pozzi.

7. Gli orti che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla L. 58/63.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13