Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.136 Le trasformazioni ammesse per gli edifici esistenti ad uso non agricolo

1. Si definiscono edifici ad uso non agricolo quelli appartenenti a proprietà fondiarie non costituenti e/o riconducibili ad aziende agricole e/o unità produttive agrarie;

2. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammesse le seguenti trasformazioni fisiche purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, fatte salve le limitazioni e prescrizioni contenute nel P.S. e nel P.T.C.P.:

  1. a. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  2. b. ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;
  3. c. trasferimento mediante demolizione e ricostruzione di volumi all'interno della stessa area di pertinenza fino ad un massimo di 350 mc; tale limite può esser superato in caso di trasferimento di volumetrie esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali;

3. Gli interventi di cui alle precedenti lett. b) e c) possono comportare un incremento dell' unità abitative fino ad un massimo complessivo di n. 3 per edificio, se ricadente in area a prevalente funzione agricola. Tale modalità di intervento è ammissibile anche in edifici ricadenti in area ad esclusiva funzione agricola purchè sia dimostrato che gli stessi non siano mai stati utilizzati per finalità rurali. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a quella stabilita dall'art. 81 comma 8.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, di Sul pari al 20% della Sul esistente. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum

5. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della Sul pari al 20% della SUL esistente calcolata al netto di precedenti aumenti una tantum e, comunque, ammettendo fino a 60 mq. di ampliamento. per edifici al di sotto dei 300 mq di sul esistente. Al fine di ridurre il consumo di nuovo suolo è preferibile che l'ampliamento una tantum della sul residenziale sia ricavato mediante l'utilizzazione di volumi o parti di volumi esistenti, ancorchè con diversa destinazione.

6. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente aventi destinazione d'uso non agricola che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria si applica quanto previsto dal successivo art. 138.

7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari ai sensi art. 86 con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 81 comma 8.

9. Sugli edifici e manufatti legittimi esistenti sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso in altra destinazione fra quelle ammesse ai sensi dei precedenti artt. 123, 124 e 137, comma 1.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13