Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.135 bis Interventi possibili sugli edifici appartenenti alle classi tipologiche "Ente Maremma"

Ricomprendono tutti quegli edifici appartenenti alle tipologie "Ente Maremma" testimonianze di una architettura seriale tipica della bonifica e conseguente antropizzazione della piana maremmana avvenuta attorno agli anni '50 - '60.

Tali edifici possono aver mantenuti invariati i caratteri architettonici esterni originari, oppure, esser stati oggetto nel tempo di interventi edilizi. possono, altresì, esser ancora destinati ad uso agricolo oppure esser stati oggetto di interventi di deruralizzazione.

Le tipologie edilizie sono quelle di seguito elencate e individuate nell'Allegato B alle presenti norme:

  1. 1. tipo "Grosseto"
  2. 2. tipo "Bellosguardo"
  3. 3. tipo "Rispescia" e "Rispescia modificata"
  4. 4. tipo "Sabatina"
  5. 5. tipo" Rispescia - Sabatina"
  6. 6. tipo "Marsiliana" e "Marsiliana modificata"
  7. 7. tipo "Marsiliana ampliata"
  8. 8. tipo "Strillaie"
  9. 9. tipo "Maremma"
  10. 10. tipo "Volterra"
  11. 11. tipo "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3"

1. A seguito della definizione della classe tipologia come sopra individuata ne derivano le seguenti classi d'intervento.

  1. a. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Bellosguardo", "Sabatina", "Rispescia-Sabatina", "Marsiliana e Marsiliana modificata", "Maremma", "Volterra", vengono riconosciuti caratteri architettonici e storici di pregio, da preservare quale testimonianza della riforma agraria e dell'insediamento storico nel territorio aperto, e viene assegnata la classe 5.
  2. b. agli edifici di cui alle seguenti tipologie: "Grosseto", "Rispescia e Rispescia modificata", "Marsiliana ampliata", "Strillaie", "Speranza 1 - Speranza 2 - Speranza 3", non viene riconosciuto tale valore storico culturale e pertanto possono essere oggetto di interventi edilizi senza obbligo di conservazione e di tutela e viene assegnata la classe 6.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, qualora, in sede di presentazione di pratica edilizia successiva alla data di approvazione del R.U., venga dimostrato con opportuna documentazione fotografica, storica e progettuale, che nel tempo siano stati oggetto di interventi edilizi modificativi dell'aspetto esteriore, tali da far perdere all'edificio le caratteristiche storico-testimoniali (edifici diacronici), viene assegnata previa valutazione del competente ufficio la classe 6, in quanto non più opportuni gli obiettivi di tutela previsti dalla classe 5.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. a, ricadenti in classe 5, data la loro connotazione storica come sopra descritta, sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

  1. a. manutenzione ordinaria senza modifica dell'aspetto esteriore;
  2. b. manutenzione straordinaria;
  3. c. restauro e risanamento conservativo;
  4. d. interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino demolizione, ancorchè parziale, e successiva ricostruzione;
  5. e. interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento una tantum di cui agli art. 135 comma 6 e 136 comma 5, unicamente con le modalità realizzative individuate nelle schede di dettaglio di cui all'Allegato "A" alle presenti norme, in deroga ai disposti dell'art. 85 comma 2.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lett. b, ricadenti in classe 6, sono consentite le tipologie di intervento previste dagli artt. 135 e 136 delle presenti norme.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13