Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.133 Manufatti precari

1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli di cui all'art. 132 e dalle serre temporanee di cui all'art 131 - necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  2. b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  3. c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
  4. d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
  5. e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad anni due.
  6. f. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune.

4. Nella caomunicazione di cui al comma 2 sono indicate:

  1. a. le motivate esigenze produttive e/o venatorie che giustificano la realizzazione dei manufatti, le caratteristiche, e le dimensioni dei manufatti;
  2. b. l'indicazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;
  3. c. il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e del termine entro il quale sarà rimosso;
  4. d. l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
  5. e. l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.

  • - Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purchè detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluristagionale, comunque per una permanenza non superiore a 9 mesi, dopodiché andrà dismesso.
  • - Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
  • - La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.

6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.

7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - aree boscate.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13