Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.120 Fattibilità degli interventi - Parere Autorità di Bacino

1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, consentiti della presenti norme, così come le condizioni per la loro realizzazione, deve essere preventivamente verificata alla luce delle disposizioni contenute nell'elaborato GEO_05 "Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio" combinando la tipologia dell'intervento con le classi di pericolosità definite nelle apposite cartografie, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel suddetto elaborato.

2. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che trovano specifica disciplina nelle schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06, è definita nelle medesime schede.

3. Le disposizioni sulla fattibilità e le regolative condizioni prevalgono su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme e condizionano, di conseguenza, la fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale.

4. I progetti di messa in sicurezza idraulica con interventi di tipo strutturale cui sono condizionate le previsioni, dovranno essere sottoposti al parere del Bacino Regionale Ombrone ai sensi degli articoli 5 e 6 delle norme di PAI.

5. Nelle porzioni di territorio aperto, per le quali non è possibile ricondurre le quote di sicurezza idraulica in relazione alle piene con tempi di ritorno di 200 anni a quelle definite nello studio idraulico di supporto al RU, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 5, commi 10 e 11, e all'art.6, comma 10, dellle norme di P.A.I.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13