Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.110 Linee di arretramento e fasce di rispetto stradale

1. Le linee di arretramento dell'edificato rispetto alle principali infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale sono coincidenti con le fasce di rispetto stradali disciplinate dal vigente Codice della Strada, e definiscono il limite oltre il quale il Regolamento Urbanistico non ammette l'edificazione, neanche nel sottosuolo, ad eccezione dei limitati interventi previsti al successivo comma 3..

2. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viabilistica o di trasporto - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione del mutare degli assetti insediativi ed infrastrutturali - non sono indicate negli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico.

3. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli II Parte II e III Parte III nelle porzioni di territorio comprese nelle linee di arretramento sono ammessi:

  • - ovunque: la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;
  • - nelle aree per usi specialistici, come appositamente disciplinate dalle rispettive disposizioni di cui ai Capi III e IV del Titolo VI, parte II: la permanenza di parcheggi e spazi di servizio a corredo di aree per campeggi nonchè di depositi o spazi per l'esposizione di merci e/o materiali o per lo stoccaggio di materiali edili e/o messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione già esistenti;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • - nel territorio aperto: le pratiche agricole, non comportanti la realizzazione di nuove costruzioni;
  • - sugli edifici esistenti: gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incrementi di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc).

4. All'interno delle linee di arretramento non sono ammesse recinzioni piene, ma esclusivamente recinzioni in rete metallica a maglia sciolta.

5. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale di competenza di Autorità diverse dall'Amm./ne Comunale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato ed alle eventuali prescrizioni dell'autorità preposta, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto stradale. Per la realizzazione di nuovi impianti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti, è comunque prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 111.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13