Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.95 Edificazione esistente a destinazione turistico-ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico-ricettive - alberghiere (Alberghi e RTA) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purchè compatibili con la classificazione attrbuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 40% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo IV Parte II - ma comunque nel rispetto di una altezza massima (HMAX) non superiore ad un piano a quella degli edifici immediatamente adiacenti.
Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera è ammessa la trasformazione in albergo con un incremento della SUL del 50%, nel rispetto delle classi e dei tessuti di appartenenza.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è' comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato. L'ampliamento di cui al comma 2 deve comprendere gli ampliamenti in deroga rilasciati ante adozione del RU.

4. L'ampliamento di cui al comma 2 è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico-ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti. In ogni caso, entro il limite del 50% dell'ampliamento di cui al comma 2, è possibile incrementare la dotazione di posti letto.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (Sul) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dall'art. 11 per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui all'art. 12.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13