Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.91 Impianto delle Strillaie

1. Negli elaborati cartografici PR_02 su base C.T.R. in scala 1:10.000 è indicata con apposito segno grafico in località Strillaie un impianto per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati - con produzione di CDR (Combustibile da rifiuti) e stabilizzazione della frazione organica selezionata nonché per il compostaggio di qualità, per il trattamento di frazione organica e di frazione verde da manutenzione del verde pubblico e privato, oggetto di raccolta differenziata o comunque selezionata.

2. La localizzazione dell'impianto di cui trattasi discende dal vigente "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

3. La realizzazione, la potenzialità, e le sezioni impiantistiche dell'impianto sono definite in accordo tra la Provincia e l'Amm.ne Comunale, fermo restando il rispetto:

  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
  • - delle eventuali prescrizioni degli altri Enti competenti;
  • - delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III delle presenti norme;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

4. La progettazione del potenziamento dell'impianto deve orientarsi verso soluzioni tecnologiche coerenti con la localizzazione prescelta, con effettuazione in ambiente confinato di tutte le fasi di lavorazione da cui possano originarsi fenomeni di maleodoranza. Nei locali di lavorazione devono essere previsti e realizzati sistemi di aspirazione conformi alle vigenti norme in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché capaci di evitare emissioni diffuse.

5. La realizzazione dell'impianto di compostaggio è consentita sia ad Enti e soggetti istituzionalmente competenti che a soggetti privati. Ove il soggetto attuatore/gestore non sia un Ente pubblico - la realizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione a garanzia della corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

6. Nelle more della realizzazione delle previsioni di cui al presente articolo nell'area di cui trattasi sono consentiti esclusivamente interventi e forme di utilizzazione che non rechino pregiudizio o riducano la fattibilità dell'impianto previsto.

7. In caso di modifiche alle previsioni del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" introdotte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, il relativo aggiornamento cartografico e normativo può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

8. Nell'area S.I.R. delle Strillaie di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 341 del 2009 e nelle aree contermini è consentito realizzare un parco fotovoltaico successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica del sito per la matrice acqua e, subordinatamente al parere favorevole da parte dei competenti enti, per la matrice suolo. In tale area potrà essere ubicata un'isola ecologica.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13