Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.80 Tessuti rurali prevalentemente produttivi

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli nonché per servizi artigianali compatibili con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. I "Tessuti rurali prevalentemente produttivi" sono individuati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

3. Per i centri agricoli produttivi è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti previa approvazione di un Piano attuativo di iniziativa privata e /o pubblica. Il piano attuativo può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di Sul pari al 40 %. Detti interventi sono ammissibili solo sugli edifici di classe 5,6 e 7 e nel rispetto di quanto indicato nel successivo comma 4.

4. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

5. Il piano attuativo, può altresì prevedere l'incremento delle funzioni esistenti con attività funzionalmente connesse a quelle indicate al comma 1.

6. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è comunque ammesso, anche in assenza di piano attuativo, un incremento di Sul pari al 20% della Sul esistente Tale ampliamento è ammesso, purchè compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

7. Per i centri agricoli produttivi è ammesso, oltre agli interventi di cui a precedenti commi, il completamento dei lotti inedificati o parzialmente edificati. È fatto salvo quanto prescritto all'art. 70, comma 4 bis.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13