Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.68 Tratti di percorsi panoramici e punti visuali emergenti

1. Sono luoghi assunti come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR04 su base C.T.R. in scala 1:10.000:

  • - Percorsi;
  • - Punti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica, o del punto visuale emergente con un angolo di 20° sotto l'orizzonte, per una profondità di 100 m misurati sull'orizzontale. Tale disposizione si applica sull'intero territorio con esclusione delle aree pianeggianti.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13