Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.30 Interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili
1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.
2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:
- a. il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
- b. la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
- c. il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
- d. la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
- e. l'apertura e chiusura di vani porte, della larghezza non superiore a mt. 1,00 all'interno di singole unita immobiliari, senza variazione del numero dei vani;
- f. la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
- g. lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
- h. il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
- i. gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
- - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- - impianto elettrico;
- - impianto idrico;
- - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- - impianti igienico-sanitari;
- - impianti di ascensore o montacarichi.
3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.
4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.