Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.30 Interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  1. a. il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  2. b. la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  3. c. il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
  4. d. la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  5. e. l'apertura e chiusura di vani porte, della larghezza non superiore a mt. 1,00 all'interno di singole unita immobiliari, senza variazione del numero dei vani;
  6. f. la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  7. g. lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  8. h. il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
  9. i. gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • - impianto elettrico;
    • - impianto idrico;
    • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • - impianti igienico-sanitari;
    • - impianti di ascensore o montacarichi.

3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13