Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.154 Ammissibilità dei mutamenti di destinazione d'uso

1. Il mutamento di destinazione connesso a interventi edilizi è consentito quando sia ammesso dal Regolamento Urbanistico l'intervento edilizio stesso.

2. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di abitabilità e agibilità richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione sia ammessa nel tessuto di appartenenza.

3. Non è consentito il mutamento di destinazione, connesso o non connesso ad interventi edilizi, quando la presente disciplina richieda l'adeguamento degli standard urbanistici o la dotazione di spazi di relazione da reperire. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso potrà essere eseguito contestualmente agli adeguamenti richiesti degli standard urbanistici e degli spazi di relazione.

4. Restano esclusi dall'applicazione del comma precedente i cambi di destinazione d'uso, di unità immobiliari poste al piano terreno, al fine dell'insediamento di esercizi commerciali di vicinato, per i quali risulta consentita la monetizzazione delle dotazioni degli spazi pubblici e di relazione, se non direttamente realizzabili nelle immediate pertinenze dell'attività commerciale stessa, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, in aggiunta agli oneri monetari di costruzione, per essere destinati all'acquisizione di aree a standard preferibilmente nel tessuto di appartenenza o in quelli limitrofi.

5. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 96 delle presenti norme in relazione alla modifica della destinazione d'uso dei CAV e delle RTA.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13