Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.144 Risicoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 recepita dal P.S. che individua in cartografia (Tavola 7 bis) le aree per le quali la risicoltura può essere compatibile.

2. I criteri per un razionale approvvigionamento idrico nonché per la razionale coltivazione delle risaie, oltre che in riferimento alla suddetta D.C.C., sono stabiliti nel P.T.C. (Scheda 3e) a cui si rinvia.

3. Qualora aree coltivate a riso all'interno del perimetro di cui alla citata D.C.C., vengano abbandonate o destinate ad altra qualità di coltura per un periodo superiore a 8 anni, non potranno più essere riconvertite alla coltivazione del riso.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13