Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.143 Acquacoltura

1. È confermata la disposizione di cui alla D.C.C. n. 75/2002 che riporta le aree ove è consentita l'itticoltura, distinte tra aree in cui è consentito l'allevamento ittico di specie sia di acqua dolce che di acqua salata e aree in cui è consentito solo l'allevamento ittico di acqua dolce.

2. In tutti gli impianti di acquacoltura non è ammessa la realizzazione di nuovi pozzi, pertanto il prelievo potrà avvenire unicamente da corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per gli approvvigionamenti di acqua salata dovranno essere previste opere di presa e di scarico a mare che percorrano canalizzazioni già esistenti, quali il Canale San Rocco e il Canale San Leopoldo, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarichi.

3. Al di fuori delle aree indicate in cartografia è consentito il solo allevamento per novellame, in corpi idrici già esistenti. Non è pertanto ammessa, al di fuori delle aree individuate, l'escavazione di terreni aventi destinazione agricola per la realizzazione di vasche o impianti per l'allevamento ittico.

4. È fatto salvo il recupero di ex aree estrattive non più riconvertibili alla coltivazione agricola o di tratti di canalizzazioni della bonifica che abbiano perduto definitivamente la loro funzione originaria, ma nelle aree a rischio di salinizzazione, l'approvvigionamento idrico non potrà avvenire attraverso la realizzazione di nuovi pozzi.

5. Non sono comunque previsti impianti che abbiano carattere prevalentemente industriale, in quanto ritenuti non compatibili con l'attuale assetto agricolo e idrogeologico del territorio aperto.

6. Nell'ambito delle aree individuate, la realizzazione di nuovi impianti o il trasferimento di quelli esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni particolari integrative di quanto indicato nella L.R. 33/00:

  • - le vasche non potranno emergere dal piano di campagna originario per un'altezza superiore a metri 1,50;
  • - le vasche non potranno essere realizzate in muratura o in cemento, fatte salve le vasche per novellame e per finissaggio del prodotto o stoccaggio dello stesso prima della vendita e i piccoli manufatti necessari per la regimazione idrica o l'ossigenazione (chiuse, derivazioni, supporti degli ossigenatori, ecc..); per la loro impermeabilizzazione è consentito l'impiego di argilla e/o film plastico di adeguato spessore, facilmente rimovibile in caso di dismissione dell'impianto.

7. I nuovi impianti non potranno avere una superficie netta superiore a 30.000 mq delle vasche di allevamento, a cui può aggiungersi un massimo del 10% della superficie totale delle vasche adibito a nursery (per novellame). Sono fatti salvi i parametri dimensionali e costruttivi regolarmente autorizzati negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

8. In ogni caso, la superficie delle vasche di decantazione non può essere inferiore al 15% delle vasche di allevamento e nursery.

9. Per quanto riguarda gli eventuali volumi tecnici, così come definiti dalla normativa regionale, questi dovranno essere realizzati in armonia con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli altri manufatti. Sono ammessi silos a torre solo se completamente rimovibili e di altezza non superiore a metri 6,0 dal piano di campagna ed adeguatamente schermati da alberature di alto fusto, sia sempreverdi che caducifoglie, che abbiano caratteristiche ecologiche adatte all'ambiente di impianto

10. Sono possibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a secondo delle classi degli edifici; è possibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

11. Per quanto riguarda la disciplina delle nuove costruzioni ad uso abitativo, valgono i criteri generali di cui all'art. 129 e il rispetto di un parametro di superficie territoriale minima di 6.0 ettari.

12. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rinvia alla Legge Regionale ed alla scheda specifica del P.T.C. vigente.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13