Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.116 Aree con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Non è ammesso l'insediamento di nuove aziende a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale.

2. Gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante esistenti nel territorio comunale devono monitorare costantemente il grado di sicurezza degli impianti secondo un apposito piano di sicurezza sottoposto a validazione da parte degli organi competenti.

3. Il piano di sicurezza e le costanti modifiche ed aggiornamenti dovranno essere comunicati all'Autorità Locale di Protezione Civile.

4. Ogni utilizzazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente dovrà essere conforme al piano di sicurezza trasmesso e compatibile con il piano di sicurezza esterno e, in mancanza di questo, con il piano di protezione civile locale.

5. Nelle aree ricadenti nell'interno delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante non sono ammessi interventi di nuova costruzione e ampliamento, né i mutamenti d'uso in direzione della destinazione residenziale. Qualora esistenti, le strutture che ospitano gli usi incompatibili possono essere oggetto dei soli interventi manutentivi.

6. Le aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui al comma che precede sono sottoposte alle salvaguardie di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza in presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

7. È favorito il trasferimento e la rilocalizzazione degli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante ricadenti in aree in evidente conflittualità col tessuto residenziale presente e con l'obiettivo strategico di sviluppo urbano espresso col presente R.U.. Gli impianti dovranno essere collocati nelle aree idonee ai sensi della normativa vigente.

8. Ove l'attività venga trasferita ai sensi del precedente comma 7, nelle aree così dismesse, una volta bonificate, sarà riconosciuta la possibilità di realizzare edilizia residenziale con indice territoriale pari a 0,15 mq/mqo, se maggiore, una quantità di Sul pari a quella legittimamente esistente laddove queste siano all'interno delle U.T.O.E. del P.S.. Tale capacità edificatoria potrà essere attuata nelle aree TR laddove l'impianto esistente sia collocato all'esterno del perimetro delle U.T.O.E..

9. Ove l'attività venga dismessa, senza trasferimento nell'ambito comunale, gli indici di cui al comma 8 sono ridotti del 30%.

10. Ove lo stabilimento sia ricompreso in una delle schede di cui all'elaborato PR_06 valgono le prescrizioni ivi contenute.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13