Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.103 Aree per impianti di autodemolizione

1. Sono aree ove insistono impianti di stoccaggio e trattamento di veicoli a motore, rimorchi e simili legittimamente esistenti.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di consistenze edilizie e/o la trasformazione di consistenze legittime esistenti solo per quanto strettamente funzionale all'esercizio delle attività sopra indicate.

3. L'ammissibilità degli interventi è in ogni caso subordinata al nulla-osta degli Enti ed organi competenti. Non sono comunque ammessi incrementi di superficie coperta (Sc) o di altezza massima (Hmax) rispetto ai progetti assentiti dagli Enti ed organi competenti in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della la Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

4. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

5. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni del Codice Civile in materia di distanze, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14, non si applicano alle aree di cui trattasi le disposizioni di cui all'art. 15 in materia di distanze minime dei fabbricati dai confini.

6. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di volumetrie e manufatti di qualsiasi genere, ovvero la trasformazione di manufatti legittimi esistenti, è subordinata all'assunzione da parte degli aventi titolo di specifici obblighi, registrati e trascritti, a garanzia:

  • - del corretto utilizzo e del mantenimento della destinazione d'uso dell'area, ivi comprese le volumetrie, i manufatti e gli impianti su di essa previsti e/o già esistenti;
  • - della non trasferibilità delle consistenze esistenti e di quelle realizzate a soggetti che svolgano attività diverse da quelle previste dal presente articolo;
  • - della rimozione delle volumetrie esistenti e/o realizzate, nonché delle eventuali opere di bonifica del sito, in caso di cessazione dell'attività.

7. Non è consentita in alcun modo la modifica della destinazione d'uso delle volumetrie, manufatti e impianti realizzati, neanche in assenza di opere edilizie. In caso di esercizio di attività diverse da quelle consentite dal presente articolo, l'intero insediamento sarà considerato come posto in essere in assenza di titolo abilitativo.

8. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13