Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.102 Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

1. Nelle aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili legittimamente esistenti fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo III della Parte III e dal Titolo II della Parte II, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia 'R1' e 'R2';
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

6. Nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 5, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

7. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 110 sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al comma 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 110.

8. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III Parte Terza delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le specifiche dettate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi comprendono l'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

9. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che gli interventi da realizzarsi non rechino alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13