Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.98 Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico-edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia 'R2'. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate nelle aree di cui trattasi strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purché con rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area dell'insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo del Rc e della Sc massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'80%.

4. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13