Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.64 Colture agrarie storiche
Oliveti tradizionali (con glacis olivetati a sud di Batignano)
1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le aree ad oliveto comprendenti le aree in cui la coltivazione dell'olivo è prevalente ed a cui si riconosce, oltre all'interesse produttivo, un particolare valore paesaggistico-ambientale. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
2. In tali aree non sono consentite:
- - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
- - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
- - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
- - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;
3. In tali aeree sono consentite:
- - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
- - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
- - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- - la costruzione di fabbricati agricoli.