Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.64 Colture agrarie storiche

Oliveti tradizionali (con glacis olivetati a sud di Batignano)

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le aree ad oliveto comprendenti le aree in cui la coltivazione dell'olivo è prevalente ed a cui si riconosce, oltre all'interesse produttivo, un particolare valore paesaggistico-ambientale. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. In tali aree non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

3. In tali aeree sono consentite:

  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13