Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.63 Sistema vegetazionale

Corridoi biologici: vegetazione ripariale

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio gli "ambiti perifluviali" intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d'acqua. Sono individuati con la dicitura "vegetazione ripariale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, quando non in contrasto con le disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del rischio idraulico;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (ivi compresi gli annessi agricoli di cui all'art. 130) con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  2. b. l'installazione dei manufatti agricoli di cui all'art. 132;
  3. c. l'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 133;
  4. d. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  5. e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte IV delle presenti norme, è consentita, ove espressamente ammessa dalle disposizioni di tale Parte, l'installazione delle serre stagionali e/o fisse di cui all'art. 131.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi, ferme restando comunque le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte III delle presenti norme:

  • - per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
  • - per gli interventi previsti nelle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi", o nelle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
  • - per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui all'art. 4.

5. Per gli ambiti perifluviali che ricadono nel territorio aperto le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle norme di cui alla Parte IV. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Grandi complessi boscati

6. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i "boschi densi", intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico, sono identificate con la denominazione di "grandi complessi boscati", sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

7. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprasuolo;
  • - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

8. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.

9. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 139 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 138, ove comprendenti porzioni di "grandi complessi boscati", prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idraulico-forestali;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.

10. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai "grandi complessi boscati" si applica la disciplina di cui all'art. 128.

Vegetazione palustre

11. È riconosciuta quale invariante strutturale del territorio la vegetazione palustre in quanto regno di biodiversità per ogni classe animale, per molte specie d'interesse floristico, e per habitat di rilevanza comunitaria quali le estensioni di praterie ad alte erbe palustri. Il canneto palustre assieme a nuclei di vegetazione palustre tipica delle zone umide, offre siti di rifugio e nidificazione per molte specie di avifauna acquatica e di passeriformi di canneto

12. Sono elementi di invarianza le specie vegetazionali esistenti con le caratteristiche di cui al recedente comma.

Filari alberati

13. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro. Le formazioni arboree decorative possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

14. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

15. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13