Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.44 Ricostruzione di edifici diruti

1. Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II, delle presenti norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. La ricostruzione di un edificio crollato è sempre subordinata alla previa approvazione di un piano di recupero ovvero, nel caso di ricostruzione di edifici rurali, di un P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.

5. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

6. Se la ricostruzione sul posto contrasta con la normativa del Codice della Strada, l'edificio crollato si può ricostruire nelle immediate vicinanze, in luogo che il piano attuativo dimostra migliore.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13