Disciplina di Piano online


Art. 4.1 Disposizioni in materia geologica e idraulica

1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione fino alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni che seguono.

2. La pericolosità geologica, idraulica e sismica, definita nel presente PS, deve essere valutata congiuntamente alla corrispondente pericolosità definita nei PS vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno: in caso di contrasto vale la classe di pericolosità più restrittiva.

3. I criteri di fattibilità geologica e idraulica cui fare riferimento sono quelli riportati nelle norme tecniche di attuazione dei RU vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

4. Nel territorio comunale, ove pertinenti, valgono le disposizioni del PTC, con particolare riguardo agli articoli 3 e 4 delle Norme di attuazione. Le trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali sono comunque subordinate alle specifiche limitazioni disposte dal PGRA e dal Piano di Bacino del Fiume Arno.

5. Ai fini del corretto assetto idraulico valgono i disposti di cui al RD 523/04.

6. In materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla LR 21/2012 e smi.

Art. 4.2 Disposizioni in materia edilizia e urbanistica

1. Ferme restando le prescrizioni dettate dal PIT con valenza di piano paesaggistico, riprese e specificate dal PS, dalla pubblicazione dell'avviso di adozione delle presenti norme, fino all'approvazione del PO e comunque per un periodo non superiore a tre anni, in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni che seguono.

2. Progetti edilizi e urbanistici

2.1.Patrimonio edilizio esistente

Con riferimento alla definizione degli interventi edilizi contenuta nella LR 65/2014, oltre alle opere e agli interventi privi di rilevanza edilizia, ovvero costituenti attività edilizia libera, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono inoltre fatti salvi:

  • - tutti gli interventi finalizzati al superamento delle condizioni di pericolo di edifici ricadenti in aree soggette a pericolosità geologica e idraulica molto elevata, fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie delle presenti norme;
  • - tutti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;
  • - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e interventi pertinenziali di edifici che non concorrono alla formazione della struttura insediativa di lunga durata135;
  • - ulteriori interventi sul patrimonio edilizio esistente, ove previsti dai RU degli ex Comuni di Figline e di Incisa, a condizione che non comportino prelievo dal dimensionamento degli strumenti urbanistici vigenti e che ne sia dimostrata la coerenza con il presente PS e, in modo particolare, con le sue disposizioni statutarie.

2.2. Nuove costruzioni

Sono sospesi gli interventi di nuova costruzione con le seguenti eccezioni:

  • - interventi previsti da PA vigentile cui quantità sono riportate nelle tabelle sinottiche finali concernenti il Dimensionamento del PS, fermo restando che, alla scadenza del relativo periodo di validità, gli interventi eventualmente non realizzati potranno essere consentiti, con le procedure di legge, solo se coerenti con le disposizioni del presente PS e se interni al perimetro del territorio urbanizzato così come da questo definito;
  • - interventi previsti da Programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale vigenti, fermo restando che, alla scadenza del relativo periodo di validità, gli interventi eventualmente non realizzati potranno essere consentiti, con le procedure di legge, solo se coerenti con le disposizioni del presente PS;
  • - interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Sono fatti salvi gli interventi relativi a:

  • - gli interventi diretti previsti nei vigenti Regolamenti Urbanistici purché non in contrasto con la presente disciplina di piano e, in particolare con le disposizioni di cui alla parte seconda "statuto del territorio";
  • - completamento di piani attuativi convenzionati/progetti unitari convenzionati ancorché decaduti previsti nei vigenti RU, purché non in contrasto con la presente disciplina di piano e, in particolare con le disposizioni di cui alla parte seconda "statuto del territorio". Tali interventi sono ultimati secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti alla data della loro approvazione;
  • - servizi e attrezzature pubbliche se e in quanto non in contrasto con le presenti norme e, in particolare, con le disposizioni di cui alla Parte Seconda "Statuto del territorio".

2.3. Varianti a progetti, PA e Programmi aziendali

Le varianti ai PA o ai Programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale vigenti, così come quelle di natura sostanziale ai permessi di costruire già rilasciati e alle SCIA che abbiano già acquisito validità, sono consentite se e in quanto coerenti con le presenti norme e comunque non comportanti incrementi di superficie utile lorda o di volumetria.

2.4. Sospensione delle determinazioni

Dalla data di adozione delle presenti norme, fino all'adozione del PO e comunque per un periodo non superiore a tre anni136, in tutto il territorio comunale è conseguentemente sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA che prevedano interventi diversi da quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo.

3. Progetti di infrastrutture

3.1. I progetti di infrastrutture per i quali, alla data di adozione delle presenti norme, risulti già formalmente avviato il procedimento relativo a:

  1. a. progetto preliminare: proseguono il loro iter procedurale sulla base delle condizioni elencate al successivo punto 3.2, che dovranno risultare soddisfatte alla approvazione del progetto definitivo;
  2. b. progetto definitivo: proseguono il loro iter procedurale sulla base delle condizioni elencate al punto successivo punto 3.2, lettere b) e c), che dovranno risultare soddisfatte alla approvazione del progetto esecutivo;
  3. c. progetto esecutivo: sono definitivamente approvati se e in quanto risultino soddisfatte le condizioni elencate al punto 3.2, lettera c), del presente articolo.

In presenza di progetti di infrastrutture, o loro varianti, che non incidano, direttamente o indirettamente, sul patrimonio territoriale e sulle relative invarianti strutturali, le suddette condizioni potranno motivatamente perdere efficacia, in tutto o in parte.

L'approvazione dei progetti di infrastrutture e/o di opere pubbliche (e delle relative varianti) dovrà esplicitare il rispetto delle suddette condizioni, ovvero le ragioni per le quali tali condizioni hanno perso, in tutto o in parte, la loro efficacia.

3.2. Le condizioni cui devono riferirsi i progetti di infrastrutture di cui al precedente punto 3.1 sono le seguenti:

  1. a. acquisizione di adeguate conoscenze analitico-diagnostiche relative al territorio interessato, che fanno riferimento, specificandole e implementandole, a quelle contenute nel Quadro conoscitivo del PS;
  2. b. specifica considerazione dei caratteri qualitativi del paesaggio (ecologici e formali, strutturali e funzionali), che devono essere individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    • - ricognizione dei principali sistemi naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e artificiali (insediativo e infrastrutturale), che devono essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, con impatti contenuti e mitigati nei confronti del patrimonio territoriale;
    • - verifica delle relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica.
  3. c. adeguata attività comunicativa, finalizzata a coinvolgere la popolazione locale nelle scelte di governo del territorio e a motivare esaurientemente le determinazioni assunte.

4. Varianti anticipatrici del PO

4.1. Resta ferma la possibilità di sottoporre a varianti, anche parziali, i RU degli ex Comuni di Figline e di Incisa per anticipare, ove necessario, l'operatività di parti statutarie e/o strategiche significative del PS.

In tali casi, le varianti ai RU devono essere concepite nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche delle presenti norme.

135. Vedi articolo 2.3 delle presenti norme

136. LR 64/2015