Disciplina di Piano online
Art. 4.1 Disposizioni in materia geologica e idraulica
1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione fino alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni che seguono.
2. La pericolosità geologica, idraulica e sismica, definita nel presente PS, deve essere valutata congiuntamente alla corrispondente pericolosità definita nei PS vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno: in caso di contrasto vale la classe di pericolosità più restrittiva.
3. I criteri di fattibilità geologica e idraulica cui fare riferimento sono quelli riportati nelle norme tecniche di attuazione dei RU vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.
4. Nel territorio comunale, ove pertinenti, valgono le disposizioni del PTC, con particolare riguardo agli articoli 3 e 4 delle Norme di attuazione. Le trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali sono comunque subordinate alle specifiche limitazioni disposte dal PGRA e dal Piano di Bacino del Fiume Arno.
5. Ai fini del corretto assetto idraulico valgono i disposti di cui al RD 523/04.
6. In materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla LR 21/2012 e smi.