Disciplina di Piano online


Art. 4.1 Disposizioni in materia geologica e idraulica

1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione fino alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni che seguono.

2. La pericolosità geologica, idraulica e sismica, definita nel presente PS, deve essere valutata congiuntamente alla corrispondente pericolosità definita nei PS vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno: in caso di contrasto vale la classe di pericolosità più restrittiva.

3. I criteri di fattibilità geologica e idraulica cui fare riferimento sono quelli riportati nelle norme tecniche di attuazione dei RU vigenti, riferiti agli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

4. Nel territorio comunale, ove pertinenti, valgono le disposizioni del PTC, con particolare riguardo agli articoli 3 e 4 delle Norme di attuazione. Le trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali sono comunque subordinate alle specifiche limitazioni disposte dal PGRA e dal Piano di Bacino del Fiume Arno.

5. Ai fini del corretto assetto idraulico valgono i disposti di cui al RD 523/04.

6. In materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla LR 21/2012 e smi.