Allegato A - Disciplina dei beni paesaggistici

Parte Seconda- Aree tutelate per legge (DLgs 42/2004, art. 142)

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1. Nel territorio comunale ricadono le seguenti categorie dei beni di cui all'articolo 142 del DLgs 42/2004:

  • - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (articolo 7 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. b, del DLgs 42/2004)
  • - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 8 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. c, del DLgs 42/2004)
  • - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (articolo 12 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. g, del DLgs 42/2004)
  • - Zone di interesse archeologico (articolo 12 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. m, del DLgs 42/2004)

2. Il PS persegue gli obiettivi della Disciplina dei beni paesaggistici attraverso le disposizioni statutarie, relative in particolare alle invarianti strutturali II e IV162 e al sistema idrografico163, nonché attraverso le disposizioni strategiche, relative in particolare al sistema ambientale164 e alle UTOE165. Il PO specifica, definisce e persegue, nello specifico, i suddetti obiettivi, riferendoli alle situazioni locali.

3. Il PS recepisce, inoltre, le Direttive della Disciplina dei beni paesaggistici attraverso le seguenti disposizioni riferite alle categorie dei beni ricadenti nel territorio comunale:

3.1. Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia.

Il PS articola i suddetti beni attraverso le "Tavole STA13.1 e STA13.2, "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici" e riconosce, inoltre:

  • - gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole;
  • - gli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico;
  • - le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e criticità paesaggistiche e ambientali.

Nelle aree perilacuali devono essere conservate le componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche, paesaggistiche ed estetico-percettive, con particolare riguardo per le formazioni vegetali autoctone, che collegano l'ambiente lacustre con i boschi e che svolgono, comunque, funzioni ecotonali nei confronti del territorio limitrofo. Nelle aree perilacuali del laghetto c/o C. Borghetta, che presentano valore naturalistico alto e molto alto, devono essere inibiti gli interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale che non siano legati ad attività di forestazione, a esigenze della protezione civile ovvero a esigenze di sicurezza idraulica. Anche in questi casi tuttavia, gli interventi di trasformazione devono essere ridotti al minimo indispensabile e devono mostrarsi coerenti con il contesto paesaggistico, senza occludere varchi o visuali panoramiche e senza ridurre l'accessibilità alle rive.
Il PO individua le visuali "da e verso" i laghi connotate da elevato valore estetico-percettivo e le sottopone a misure di salvaguardia. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione di percorsi ciclopedonali per la fruizione dei laghetti presenti nel fondovalle, integrando tali percorsi con la ciclopista dell'Arno.
Le previste opere per la riduzione del rischio idraulico, che interessano i suddetti laghetti, devono essere concepite in modo da garantire nei siti, accanto alle primarie esigenze di sicurezza idraulica, rinnovati valori naturali ed estetico-percettivi; devono inoltre essere adeguatamente reinterpretate e assicurate le funzioni ecosistemiche e ricreative attualmente assolte dalle aree.

3.2. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Il PS articola i suddetti beni attraverso le Tavole STA13.1 e STA13.2, "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici" e riconosce:

  • - i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, distinguendo, tra questi, quelli che svolgono funzione di nodi fluviali nelle relazioni ecosistemiche da quelli che risultano meritevoli di indagine;
  • - il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi;
  • - i principali punti di vista e le visuali percepibili lungo il corso d'acqua e in corrispondenza degli attraversamenti;
  • - i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico.

Attraverso il Sistema idrografico166, il PS detta disposizioni relative alla salvaguardia della continuità e della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, al miglioramento della qualità biologica delle acque, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità e della connettività ecologica assicurata dai corsi d'acqua e dalle relative aree di pertinenza, alla riacquisizione del ruolo ordinatore del sistema idrografico negli assetti territoriali, al riconoscimento delle sue potenzialità ricreative.

In aggiunta alle suddette disposizioni, nelle aree vincolate devono essere tutelati e valorizzati i caratteri geomorfologici specifici dei corsi d'acqua, nonché i relativi caratteri morfologici e figurativi, e deve essere favorita la creazione di itinerari ciclopedonali lungo i principali affluenti dell'Arno, a integrazione della ciclopista longitudinale già prevista nel fondovalle. Tali percorsi, che potranno essere corredati di aree di sosta localizzate, preferenzialmente, in posizioni panoramiche o in prossimità di manufatti con valore storico-culturale (mulini, ponti, pescaie), devono essere tesi a favorire, tra l'altro, il recupero delle relazioni tra comunità locale e corsi d'acqua.

La gestione della vegetazione ripariale, pure soggetta ai tagli periodici, deve evitare alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e deve garantire sufficiente continuità della vegetazione lungo il corso d'acqua. Fermo restando il contenimento dei nuovi carichi insediativi entro il perimetro del territorio urbanizzato, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono mantenere le relazioni funzionali e le dinamiche naturali tra corpo idrico e territorio, non devono ridurre le superfici permeabili (ancorché finalizzati alla creazione di parcheggi) e gli spazi aperti, incentivandone di contro la fruizione collettiva, non devono compromettere il contesto paesaggistico né le visuali panoramiche di elevato valore estetico-percettivo, favorendo la rimozione degli elementi artificiali con scarsa utilità funzionale che compromettono le suddette visuali. Il PO può promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale degli insediamenti produttivi più critici per la sicurezza idraulica e non compatibili con la tutela paesaggistica ed ecosistemica dell'ambiente fluviale. Non sono comunque consentiti, con l'eccezione degli annessi rurali, nuovi edifici di carattere permanente fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, depositi a cielo aperto che producano impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento167. Gli impianti per la depurazione delle acque reflue e gli impianti per la produzione di energia sono ammessi se si mostrano coerenti con le caratteristiche morfologiche locali integrandosi nel paesaggio, se non compromettono le visuali panoramiche e non occludono varchi visivi, se non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario.

Nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, sono ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo comunque il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori patrimoniali e il minor impatto visivo possibile. L'intervento relativo alla costruzione del nuovo ponte sull'Arno, licenziato dalla Conferenza di copianificazione168, è consentito alle suddette condizioni, nonché a quelle espressamente previste dalla Disciplina del PS169.

3.3. Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Il PS articola i suddetti beni attraverso le Tavole STA13.1 e STA13.2, "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici" e riconosce:

  • - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale;
  • - le formazioni boschive di latifoglie a prevalenza di specie quercina, che caratterizzano figurativamente il territorio;
  • - non risultano paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).

Attraverso le Invarianti II e IV170, il PS detta disposizioni per la tutela e la gestione delle aree boscate. La gestione forestale, in particolare nelle proprietà forestali pubbliche, deve essere comunque improntata a criteri di sostenibilità che garantiscano la primaria funzione del bosco quale presidio idrogeologico, componente essenziale dell'ecosistema territoriale e sede di emergenze vegetazionali, e a criteri di accessibilità, che ne favoriscano la fruizione pubblica, anche attraverso il recupero e la manutenzione dei sentieri. Le tecniche selvicolturali devono essere volte al contenimento delle specie aliene (ailanto, robinia, ecc.), contrastandone la diffusione soprattutto nelle aree di maggiore interesse naturalistico, nonché al recupero e alla creazione di sistemazioni idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, fossi, scoline, acquidocci, ecc.), che favoriscano la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia limitando il ruscellamento superficiale. Ovunque possibile devono essere incentivati il recupero dei castagneti e la lo loro evoluzione verso l'alto fusto.

Si devono inoltre favorire le attività silvo-pastorali e sostenere le attività economiche tradizionali ad esse connesse, soprattutto nelle aree dell'alta collina, quali principali presidi per la conservazione e la riproduzione dei valori storico-identitari e paesaggistici. Si devono altresì tutelare i caratteri morfotipologici degli insediamenti, sparsi e concentrati, e dei manufatti di valore storico e architettonico, ancorché minori, favorendone il recupero e il riuso compatibile.

Gli interventi di trasformazione e di artificializzazione delle formazioni boschive, soprattutto nelle aree a prevalente interesse naturalistico e nelle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio, non devono ridurre i livelli di qualità degli ecosistemi, non devono compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi del paesaggio e delle relazioni tra le sue componenti patrimoniali (ecosistemi forestali, agroecosistemi, struttura insediativa di lunga durata), né modificare i caratteri tipologico-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (ville, fattorie, fienili, stalle, ecc.): sono fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e alla coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi, che devono comunque riferirsi alle suddette disposizioni. Tutti gli interventi devono concorrere al mantenimento, al recupero e al ripristino del valore paesaggistico dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

3.4. Zone di interesse archeologico

Il PO sottopone a specifica tutela la zona di interesse archeologico di Scampata e ne individua un adeguato ambito di rispetto. L'Amministrazione Comunale, attraverso la competente Soprintendenza e le associazioni locali, promuove una ricognizione archeologica delle aree limitrofe, volta ad approfondire la conoscenza sulla dislocazione, la distribuzione e l'organizzazione territoriale delle culture umane del passato; favorisce, altresì, la promozione della zona anche attraverso le associazioni di base locali.

Il PO recepisce e articola, a livello locale, le prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT - PPR relative alle categorie dei beni presenti sul territorio comunale, integrandole organicamente con le disposizioni statutarie del PS171. Non sono comunque ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

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