Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 58 Disposizioni generali

Gli ambiti di trasformazione sono parti del territorio in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione, oppure dove, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, è prescritta la trasformazione dell'assetto urbano.

Gli ambiti di trasformazioni corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "C" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, se inedificate o se l'edificazione preesistente raggiunge i limiti di superficie e densità di cui al suddetto articolo.

Gli ambiti delle trasformazioni corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "B" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, se totalmente o parzialmente edificate nei limiti di cui al suddetto articolo.

Gli ambiti di trasformazione comprendono

  • - ambiti di espansione;
  • - ambiti di trasformazione con PUA in corso;
  • - ambiti di recupero.

Art. 59 Modalità d'intervento

Negli ambiti di trasformazione il Regolamento urbanistico si attua sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B.

Ognuno degli ambiti assoggettati a PUA o a PUC è individuato nelle suddette tavole mediante il riferimento all'unità territoriale organica elementare del Piano strutturale comunale in cui l'ambito ricade e da un numero progressivo.

Ad ogni ambito corrisponde una Scheda Norma di cui all’art. 2 capoverso E, che costituisce parte integrante delle presenti norme. Ogni scheda reca le direttive da rispettare nella definizione del PUA o del PUC. Le schede norma precisano quali elementi sono da considerarsi prescrittivi e quali indicativi per i piani attuativi richiesti. In caso di difformità tra i diversi parametri che definiscono la edificabilità, si assume come parametro prevalente, ove indicata, la Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile.

I Piani Urbanistici Attuativi provvedono comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente indicazione dettata dalle direttive di cui al comma 3, ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni relative alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 60 Ambiti di espansione

Gli ambiti di espansione comprendono le parti del territorio destinate alla crescita dell'abitato in cui sono previste nuove urbanizzazioni e nuove edificazioni.

Le nuove edificazioni sono localizzabili esclusivamente nelle zone contraddistinte dall'etichetta C1.

Le trasformazioni sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata dai piani attuativi, ognuno dei quali, salva diversa disposizione espressa nelle schede-norma di cui all'art. 2 delle presenti norme, deve essere riferito all'interezza delle aree perimetrate.

Negli ambiti della trasformazione i parametri urbanistici e le destinazioni d'uso consentite sono indicate nella scheda norma.

Art. 61 Ambiti di trasformazione con PUA vigenti o attuati (Ca)

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione a seguito di Piani Urbanistici Attuativi anche solo adottati, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B con l'etichetta Ca.

In queste zone sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d’uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni derivanti dai suddetti Piani Urbanistici Attuativi.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali variazioni comportino varianti al presente atto di governo del territorio, purché esse non comportino aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani attuativi stessi, né diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria e secondaria.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai piani attuativi approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei piani attuativi medesimi.

Art. 62 Ambiti di recupero Br, Br1

Le Tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano con l'etichetta Br edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e destinazioni.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello stesso, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento dell’organismo edilizio interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d’intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione per una Superficie utile lorda (Sul) di progetto complessiva maggiore di 1500 mq o per cambi di destinazioni d’uso che interessino complessivamente Superfici utili lorde (Sul) a mq. 1200.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma.

Le aree con etichetta Br1 nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente edificati individuati come PUA nel 1º Regolamento Urbanistico e non riconfermati nel 2º Regolamento urbanistico.

Su tali immobili sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza cambio d'uso ed incremento delle unità immobiliari.

Art. 63 Prescrizioni per la formazione dei Piani di recupero e dei piani non disciplinati da scheda norma

I Piani di recupero prescritti dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Se non diversamente disciplinati in dette schede, e per i piani di recupero non disciplinati da schede norme, si applicano i seguenti parametri:

  1. a) la Superficie utile lorda (Sul) di ricostruzione non può essere superiore alla Superficie utile lorda (Sul) legittima degli edifici esistenti;
  2. b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. c) (lettera abrogata)
  4. d) l’indice di Utilizzazione territoriale (Ut) non può essere, di norma, superiore a 0,7; qualora nelle zone di cui all’art. 55 esistano attività produttive funzionanti in contrasto con le destinazioni ammesse dal suddetto articolo, esclusivamente ai fini del loro spostamento, è possibile un indice di uUtilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,9;
  5. e) di norma l’altezza massima (Hmax) degli edifici non deve superare quella prevista per la zona; sono comunque consentite maggiori altezze rispetto a quelle di zona, purché non superiori alle altezze massime (Hmax) degli edifici al contorno;
  6. f) è consentito il mantenimento di altezze massime (Hmax) legittimamente acquisite, per gli edifici ricadenti nel comparto individuato, soggetti per la particolare disciplina del piano ad interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia;
  7. g) in ogni caso si dovrà prevedere all’interno del Piano superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) pedonali, a verde ed a parcheggio, anche interrati, nella misura di cui all’art. 14.
  8. h) qualora gli interventi ricadano nell’ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di Superficie utile lorda (Sul) alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l’amministrazione comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite deliberazioni consiliari.

È consentito prevedere, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle zone oggetto di Piano di recupero, da destinare a superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) soddisfare le dotazioni di aree di cui al precedente comma lettera g), corrispondere al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12