Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 43 Divisione del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso come segue:

  • Ambiti urbani con prevalente destinazione residenziale:
    • - Ambiti della conservazione e del restauro;
    • - Ambiti urbani suscettibili di completamento;
    • - Ambiti di trasformazione.
  • Ambiti urbani con prevalente destinazione produttiva:
    • - Ambiti della produzione compatta;
    • - Ambiti della produzione promiscua;
    • - Ambiti della produzione specializzata;
    • - Ambiti del commercio;
    • - Ambito del parco tecnologico.
  • Ambiti del territorio aperto:
    • - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
    • - Aree agricole d'interesse primario;
    • - Aree agricole periurbane.
  • Ambiti di attrezzature e servizi:
    • - Ambiti di attrezzature e servizi a scala territoriale;
    • - Ambiti per impianti sportivi e protezione civile;
    • - Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere;
    • - Zone a verde pubblico;
    • - Zone a verde sportivo;
    • - Zone per attrezzature cimiteriali;
  • Zone per infrastrutture di mobilità:
    • - Zone ferroviarie;
    • - Zone per la viabilità carrabile;
    • - Zone per parcheggi;
    • - Piazze;
    • - Percorsi ciclabili;
    • - La strada mercato.
  • Aree urbane inedificate:
    • - Aree a verde privato
    • - Aree a verde complementare

Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico nonché in materia di procedimenti abilitativi, o quando necessario, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le indicazioni di corrispondenza riportate in ogni articolo.

Le destinazioni indicate come ammesse per le singole zone e la relativa disciplina devono intendersi anche quale “disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, ai sensi della Legge regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione.

Pertanto, trascorsi cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico decadono per la parte in cui assoggettano a controllo e a SCIA anche i semplici mutamenti di destinazione d'uso effettuati senza opere, fatta salva l'applicazione dell'art. 19, ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia)

CAPO I AMBITI DELLA CONSERVAZIONE E DEL RESTAURO

Art. 44 Disposizioni generali

Gli ambiti della conservazione e del restauro sono parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

Corrispondono alle zona territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; le suddette zone, sono classificate zona di Recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Regolamento Urbanistico delimita, secondo le indicazioni del Piano strutturale, tre ambiti della conservazione e del restauro:

  • - Empoli: il centro storico cittadino;
  • - Pontorme: il centro storico esterno;
  • - Monterappoli: il centro storico di collina.

Le delimitazioni sono riportate rispettivamente nelle Tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 di cui all'art. 2 paragrafo B delle presenti norme.

Art. 45 Classificazione del tessuto edificato compreso negli ambiti della conservazione e del restauro

Nelle tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 sono individuati con apposita simbologia, gli immobili e le aree:

  • - dichiarati di particolare interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e dell'art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
  • - gli edifici di interesse storico, testimoniale, architettonico ed ambientale.

Ad ogni immobile è assegnato, in relazione all'interesse, un grado di protezione; il perimetro in colore nero individua gli immobili, la lettera racchiusa dal perimetro il grado di protezione.

Le suddette tavole identificano inoltre le Unità Minime d'Intervento che individuano la dimensione minima da considerare nel caso di interventi eccedenti il grado di intervento RE1 e per interventi sulle finiture esterne.

Edifici con grado di protezione a: Sono gli edifici di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna, in particolare:

  • - gli immobili dichiarati di interesse culturale con provvedimento del Ministero dei Beni Culturali in applicazione dell'art. 15 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, compresi gli immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 commi 1, 2del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio anche in mancanza del provvedimento di notifica di interesse culturale.
  • - gli immobili classificati dal presente Regolamento Urbanistico come edifici di notevole valore storico ed artistico ed identificati nelle tavole con la lettera a)

Il grado di protezione a è esteso ai manufatti, torri e torrioni ed alle recinzioni indicati nelle tavole di cui al primo comma del presente articolo.

Edifici con grado di protezione b: Sono gli edifici di valore storico ed architettonico e di interesse tipo - morfologico di cui è proposta la conservazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, di elementi strutturali e dell’impianto distributivo interno.

Edifici con grado di protezione c: Sono gli edifici di interesse tipo – morfologico di cui interessa la conservazione dell’aspetto esteriore dell’edificio e di elementi strutturali.

Edifici con grado di protezione d: Si tratta, di norma, dell'edificato recente di ricostruzione o comunque di edifici e manufatti cui non viene riconosciuto alcun valore culturale

Edifici con grado di protezione e: Sono gli edifici ed i manufatti morfologicamente incompatibili con il tessuto circostante, o che occupano spazi impropri.

Nelle tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 sono identificate anche le aree scoperte, distinte in:

  • - Giardini di pregio storico - architettonico od ambientale;
  • - Aree verdi e corti di pertinenza dell'edificato;
  • - Spazi pubblici di circolazione e di sosta.

Nelle suddette tavole è inoltre individuato l'ambito della terza cerchia muraria; l'individuazione ha carattere meramente indicativo.

Art. 46 Modalità d'intervento

Ad ogni grado di protezione corrispondono diversi gradi di intervento ammissibili, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative contenute nel Titolo II "Le guide", Capo I "Guida agli interventi sui siti e manufatti di interesse storico e/o ambientale" delle presenti Norme.

Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni unità minima d'intervento, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.

Su immobili e aree scoperte sono ammessi, o prescritti, gli interventi che seguono.

Edifici con grado di protezione a: Sugli immobili per i quali sia intervenuto il provvedimento di notifica di interesse culturale, ovvero per quelli in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è ammesso fino al grado di intervento A1, fatto salvo l’esame degli interventi previsti da parte della competente Soprintendenza.

Per gli altri edifici è ammesso fino al grado di intervento A2.

Per gli edifici abitativi di maggiore consistenza, allo scopo di assicurare la piena utilizzazione degli organismi edilizi, può essere assentito il frazionamento dell'immobile, nell'ambito di un progetto organico di restauro, a condizione che sia assicurata la conservazione degli elementi architettonici di pregio e dell'impianto distributivo generale. Il frazionamento dovrà comunque essere operato mediante opere non strutturali e non potrà determinare l'inserimento di nuovi corpi scala.

Le cortine murarie storiche e le relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, intervento di grado A1, comprensivi delle necessarie opere di consolidamento.

Edifici con grado di protezione b: Su tutti gli edifici con grado di protezione b è ammesso fino al grado di intervento B1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.

Edifici con grado di protezione c: Su tutti gli edifici con grado di protezione c è ammesso fino al grado di intervento B2.

Edifici con grado di protezione d: Su tutti gli edifici con grado di protezione d è ammesso fino al grado di intervento B3. Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica (RU), ma solo tramite un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) e nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 49.

Edifici con grado di protezione e: Su tutti gli edifici con grado di protezione e sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione. La demolizione dovrà essere attuata:

  1. a) in corrispondenza di interventi di natura pubblica;
  2. b) nelle aree a destinazione privata, contestualmente agli interventi di recupero consentiti.

Nelle more della demolizione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ambito della terza cerchia muraria: Entro tale ambito, a prescindere dal grado di protezione che tutela gli edifici ed i manufatti ivi ricadenti, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso sull'immobile, dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato in caso di interventi.

Costruzioni accessorie: Sulle costruzioni accessorie esistenti e legittime sono consentiti:

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ;
  2. b) interventi di riqualificazione consistenti nella demolizione con successiva ricostruzione in congruenza con i caratteri morfologici, linguistici e materiali dell'edificio di cui costituiscono pertinenze, con le prescrizioni che seguono:
    • - deve essere garantito il mantenimento o il miglioramento del rapporto di permeabilità (Rp) del suolo;
    • - non devono aumentare la superficie coperta (Sc);
    • - possono portare all'accorpamento delle costruzioni accessorie demolite ad edifici esistenti, senza però dare luogo a nuove unità immobiliari a destinazione residenziale;
    • - l’intervento deve essere inquadrato in un progetto di sistemazione delle aree esterne esteso all’intera proprietà.

Aree scoperte: Nei giardini di pregio storico - architettonico o ambientale è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza vegetale, sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura di suolo. Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la copertura di suolo.

Spazi pubblici di circolazione e di sosta: Negli spazi classificati di conservazione e recupero, gli interventi devono essere improntati a criteri di restauro ed in particolare alla conservazione della pavimentazioni storiche rinvenute. Laddove le pavimentazioni risultino sostituite da tempo gli interventi di ripavimentazione devono conseguire una accurata ricerca storico documentale.

Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici.

Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione comunale.

Il disegno della viabilità comprendente carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il disegno ed i materiali della pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale della strada.

Art. 47 Tipologie

Le principali tipologie individuate sono:

  1. a)palazzi e residenze signorili;
  2. b) abitazioni con laboratorio/bottega/magazzino;
  3. c) case a schiera con pertinenze.

In sede di progetto edilizio degli edifici con grado di protezione a), b) e c), dovrà essere sviluppata l'analisi della tipologia edilizia, mediante l'individuazione dei seguenti elementi sia nello stato attuale che in situazioni precedenti, di cui esistano documenti o reperti:

  1. a)Caratteristiche del tipo edilizio:
    • - distribuzione e gerarchia funzionale dei vani;
    • - posizione delle strutture portanti verticali;
    • - tessitura dei solai e della copertura;
    • - posizione degli elementi distributivi orizzontali (atri, corridoi, ecc.).
  2. b) Eventuali specificità che caratterizzano l'edificio come variante di una categoria tipologica principale:
    • - distribuzione delle funzioni sui diversi piani;
    • - posizione nel contesto urbanistico;
    • - particolari situazioni del sito.
  3. c) Modalità di aggregazione con le altre tipologie adiacenti per la formazione di tipologie complesse.
  4. d) Altri elementi utili al riconoscimento del tipo.

Il progetto edilizio dovrà interpretare e sviluppare gli elementi risultanti dall'analisi, proponendo interventi coerenti e comunque compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

In particolare dovrà essere assicurata la leggibilità degli elementi significativi che determinano l'assetto tipologico degli edifici, che vanno di norma conservati, e la cui presenza va comunque documentata anche nel caso che essi non rimangano visibili. Non sono ammessi gli interventi di trasformazione che comportino l'alterazione e/o la eliminazione degli elementi significativi dell'impianto tipologico; in particolare:

  • - la suddivisione in unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale di dimensioni ridotte;
  • - l'inserimento di destinazioni d'uso non compatibili, anche per singole parti dell'edificio;
  • - l'esecuzione di impianti tecnologici che comportino alterazioni delle caratteristiche del tipo edilizio.

Gli interventi relativi agli edifici di interesse storico-ambientale devono rispettare prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti nella parte quarta titolo II "Le Guide" capo I "Guida agli interventi sui siti e manufatti d'interesse storico e/o ambientale" che definisce le modalità di intervento sulle diverse componenti dell'edificio: strutture verticali ed orizzontali, coperture, serramenti esterni, intonaci, colori, rivestimenti e impianti tecnologici, con l'avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

Art. 48 Ambiti soggetti obbligatoriamente a Piano di Recupero

Le Tavole 1.46, 1.47 e 1.48 individuano con apposita perimetrazione edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello stesso, sono ammessi solo gli interventi che rientrino nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento dell'unità edilizia interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma in variante allo strumento urbanistico.

Art. 49 Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero

I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata prescritti dalle tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 sono disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinato in dette schede:

  1. a) la superficie utile lorda (Sul) di ricostruzione non può essere superiore alla superficie utile lorda legittimata degli edifici esistenti;
  2. b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta (Sc);
  3. c) (lettera soppressa)
  4. d) debbono essere previsti spazi anche interrati da destinare a parcheggi per la sosta stanziale nella misura di cui all’art. 15 delle presenti norme;
  5. e) gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di finitura esterne (intonaci, infissi, e manto di copertura) e negli eventuali elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico e dell'ambiente circostante; in ogni caso dovranno essere eliminate le aggiunte incongrue ed ogni elemento anche di natura sovrastrutturale, che determini disordine visivo;
  6. f) in ogni caso si dovrà prevedere all'interno del comparto di intervento spazi pedonali, a verde ed a parcheggio nella misura di cui all'art. 14;
  7. g) qualora gli interventi ricadano nell'ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di superficie utile lorda (Sul) alla residenza nelle forme dell'affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l'amministrazione comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite deliberazioni consiliari.
  8. h) È consentito per motivi di opportunità urbanistica o a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all'interno delle unità minime d'intervento soggette a Piano di Recupero soddisfare le dotazioni di standards a verde pubblico e alla quota di cui al punto f), corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

Art. 50 Utilizzazioni

Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • Attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere:
    • - istituti universitari e di ricerca;
    • - istituti di istruzione superiore all'obbligo;
    • - uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
    • - uffici di enti territoriali.
  • Attrezzature e servizi a scala comunale:
    • - uffici e sedi comunali;
    • - distretti socio - sanitari;
    • - attrezzature culturali;
    • - edifici per il culto.
  • Attrezzature e servizi a scala di quartiere:
    • - scuole dell'obbligo;
    • - asili nido e scuole materne;
    • - farmacie;
    • - biblioteche di quartiere;
    • - sedi circoscrizionali;
    • - uffici postali;
    • - posti telefonici pubblici;
    • - uffici d'informazione turistica;
  • Servizi privati d'interesse pubblico:
    • - istituti di credito;
    • - agenzie di assicurazione;
    • - cliniche private;
    • - cinema e spazi per il tempo libero;
    • - sedi per la vita associativa.
  • Attività commerciali.
    • - esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
    • - pubblici esercizi
  • Attività artigianali limitatamente a:
    • - artigianato di servizio;
    • - artigianato artistico e tradizionale;
  • Uffici e servizi privati:
    • - direzioni aziendali,
    • - studi professionali;
    • - agenzie.
  • Attrezzature turistico ricettive:
    • - alberghi;
    • - residenze turistico alberghiere.
  • Residenza:
    • - residenza ordinaria;
    • - residenza collettiva.

Sono incompatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • - attività industriali;
  • - attività artigianali, diverse da quelle elencate nel precedente comma;
  • - altre attività con lavorazioni nocive, rumorose o comunque moleste;
  • - aziende di autotrasporto merci;
  • - caserme;
  • - istituti di pena;
  • - ospizi ed istituti assistenziali con più di 100 ospiti;
  • - depositi e magazzini di mezzi all'ingrosso;
  • - discoteche;
  • - impianti di erogazione carburanti.

Ogni destinazione diversa da quelle elencate ai precedenti comma verrà comparata a quelle elencate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Art. 51 Ambiti a destinazione d'uso definita

Per salvaguardare l'equilibrio e l'integrazione tra destinazione residenziale ed altre funzioni, all'interno dei perimetri dei centri abitati (ambiti di conservazione e restauro) sono individuati quattro ambiti a destinazione definita, all'interno delle destinazioni ammesse e previste dal precedente art. 50.

Ambito A1
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili di cui all'art. 50, esclusivamente al Piano terra;
Ambito A2
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili di cui all'art. 50, esclusivamente al Piano terra ed al Piano primo. Quest'ultima limitazione non opera nel caso delle attrezzature turistico ricettive;
Ambito A3
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza a tutti i piani.
Ambito A4
è consentita la destinazione commerciale in tutti i piani dell'edificio.

Nell'ambito del centro storico cittadino di Empoli (tavola 1.46) è vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini.

I frazionamenti di unità immobiliari a destinazione residenziale, ancorché compatibili con le definizioni degli interventi edilizi ammissibili, sono ammessi, se danno luogo ad unità immobiliari con superficie utile abitabile o agibile (Sua) media non inferiore a mq. 50 mq; il frazionamento di unità immobiliari con superficie utile abitabile o agibile (Sua) netta media inferiore a mq. 50 mq potrà essere ammesso nel contesto di un Piano di recupero.

Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare avente destinazione d'uso abitativa alla data di entrata in vigore delle presenti norme e con superficie utile abitabile o agibile (Sua) inferiore a 100 mq è consentita l'individuazione di una unità immobiliare di superficie (Sua) inferiore a 50 mq, senza ricorso al Piano di Recupero, nel rispetto delle dimensioni minime di cui al DM 5 luglio 1975.

CAPO II AMBITI URBANI SUSCETTIBILI DI COMPLETAMENTO

Art. 53 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono parti del territorio a prevalente destinazione residenziale, parzialmente o totalmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico che, di norma, non presentano particolari valori storico - ambientali da salvaguardare.

Corrispondono alle zone territoriali omogenee "B" di cui all'Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale appartenenti agli ambiti urbani suscettibili di completamento si applicano altresì i disposti dell'art. 100 e della parte IV titolo II "Le guide" capo I "Guida agli interventi e sui siti e sui manufatti d'interesse storico e/o ambientale" della presente normativa, con l'avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche ed allo stato di attuazione in:

  • - Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo;
  • - Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi completati;

Art. 54 Modalità d'intervento

Negli ambiti urbani suscettibili di completamento il Regolamento urbanistico si attua, attraverso interventi Edilizi Diretti (Permesso Edilizio, SCIA) o Progetto Unitario Convenzionato, ovvero attraverso interventi Edilizi Indiretti subordinati dal RUC all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata (Piano Urbanistico Attuativo) come previsti dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti norme.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1500 mq.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione d'uso, nonché di addizione volumetrica e di nuova edificazione sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 bis per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 bis per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1500 mq.

In tutti i casi sopra citati in cui è previsto il ricorso a PUC o PUA sarà possibile ricorrere all’Intervento Edilizio Diretto alle seguenti condizioni:
sia presentata dal proponente una relazione che attesti l’assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento;
sia attestata, mediante l’elaborato di cui all’art. 5ter del presente Regolamento Urbanistico, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente, ovvero siano individuate le misure idonee a evitare, ridurre o compensare tali impatti;
sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l’assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l’adozione di una procedura soggetta a convenzione.

Art. 55 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell’assetto all’interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l’intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all’UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda (Sul) a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2.

L’Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all’aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione.

La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell’intervento edilizio.

Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dalle etichette B0,B1, B2 e B3.

Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • a) residenziale;
  • b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
  • c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all’emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;
  • d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
  • e) direzionale;
  • f) pubbliche o di pubblico interesse;
  • g) pubblici esercizi.

Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall’esterno.

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi, ad eccezione dell’altezza massima, per la quale è ammesso l’adeguamento all’altezza prevalente degli edifici adiacenti.

Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 63, ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni:

  • sia presentata dal proponente una relazione che attesti l’assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento;
  • sia attestata, mediante l’elaborato di cui all’art. 5ter del presente Regolamento Urbanistico, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente, ovvero siano individuate le misure idonee a evitare, ridurre o compensare tali impatti;
  • sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l’assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l’adozione di una procedura soggetta a convenzione.

Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati di cui all’art. 56 sono consentiti altresì:

  • a) Addizioni volumetriche (A);
  • b) Sostituzione edilizia (SE);
  • c) Nuova edificazione (NE)
  • d) interventi pertinenziali

nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1

  • - indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0.5 mq/mq
  • - apporto di copertura fondiario: Rc 0,45
  • - apporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,60
  • - altezza massima: Hmax 7.50 m
  • Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l’altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri;
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.)
  • - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2

  • - indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq
  • - rapporto di copertura: Rc 0,40
  • - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,55
  • - altezza massima: Hmax 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.)
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati:Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3

  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq
  • - Rapporto di copertura: Rc 0,35
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,47
  • - Altezza massima: Hmax 13,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 4
  • - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m
  • - quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Art. 55bis Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture, zone (Brv).

Gli edifici ad uso residenziale che interferiscono con il tracciato di progetto di infrastrutture d’interesse generale e per i quali è prevista la demolizione, potranno essere rilocalizzati in aree individuate nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta Brv.

L'entità delle superfici e dei volumi da trasferire è determinata sulla base di perizia tecnica giurata che attesti la consistenza degli edifici da demolire al momento dell'apposizione del vincolo.

Nelle zone Brv è ammessa la sola destinazione d’uso residenziale, nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) Volume (V) ≤ esistente
  2. b) Volume lordo (Vl) di destinazioni accessorie ≤ Vl esistente
  3. c) Rapporto di copertura (Rc) Rc 0,40
  4. d) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,75
  5. e) Altezza massima Hmax 7,50 m
  6. f) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  7. g) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m
    quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
  8. h) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
  9. i) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

L’intervento di rilocalizzazione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione in cui il soggetto attuatore s’impegni a realizzare a proprie spese e senza scomputi, le opere di urbanizzazione necessarie al collegamento funzionale dell’edificio con le urbanizzazioni esistenti e a non trasferire l’immobile a terzi per dieci anni dalla data di certificazione di abitabilità dello stesso.

Sugli edifici realizzati nelle zone di cui al presente articolo saranno ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla Ristrutturazione edilizia.

Art. 56 Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati

Sono ambiti di formazione recente, attuati a seguito di Piani Urbanistici Attuativi oggi completati.

Gli ambiti urbani discendenti da PUA attuati sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B con apposito perimetro.

All'interno di detti perimetri non sono ammessi interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione.

CAPO III AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Art. 58 Disposizioni generali

Gli ambiti di trasformazione sono parti del territorio in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione, oppure dove, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, è prescritta la trasformazione dell'assetto urbano.

Gli ambiti di trasformazioni corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "C" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, se inedificate o se l'edificazione preesistente raggiunge i limiti di superficie e densità di cui al suddetto articolo.

Gli ambiti delle trasformazioni corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "B" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, se totalmente o parzialmente edificate nei limiti di cui al suddetto articolo.

Gli ambiti di trasformazione comprendono

  • - ambiti di espansione;
  • - ambiti di trasformazione con PUA in corso;
  • - ambiti di recupero.

Art. 59 Modalità d'intervento

Negli ambiti di trasformazione il Regolamento urbanistico si attua sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B.

Ognuno degli ambiti assoggettati a PUA o a PUC è individuato nelle suddette tavole mediante il riferimento all'unità territoriale organica elementare del Piano strutturale comunale in cui l'ambito ricade e da un numero progressivo.

Ad ogni ambito corrisponde una Scheda Norma di cui all’art. 2 capoverso E, che costituisce parte integrante delle presenti norme. Ogni scheda reca le direttive da rispettare nella definizione del PUA o del PUC. Le schede norma precisano quali elementi sono da considerarsi prescrittivi e quali indicativi per i piani attuativi richiesti. In caso di difformità tra i diversi parametri che definiscono la edificabilità, si assume come parametro prevalente, ove indicata, la Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile.

I Piani Urbanistici Attuativi provvedono comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente indicazione dettata dalle direttive di cui al comma 3, ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni relative alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 60 Ambiti di espansione

Gli ambiti di espansione comprendono le parti del territorio destinate alla crescita dell'abitato in cui sono previste nuove urbanizzazioni e nuove edificazioni.

Le nuove edificazioni sono localizzabili esclusivamente nelle zone contraddistinte dall'etichetta C1.

Le trasformazioni sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata dai piani attuativi, ognuno dei quali, salva diversa disposizione espressa nelle schede-norma di cui all'art. 2 delle presenti norme, deve essere riferito all'interezza delle aree perimetrate.

Negli ambiti della trasformazione i parametri urbanistici e le destinazioni d'uso consentite sono indicate nella scheda norma.

Art. 61 Ambiti di trasformazione con PUA vigenti o attuati (Ca)

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione a seguito di Piani Urbanistici Attuativi anche solo adottati, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B con l'etichetta Ca.

In queste zone sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d’uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni derivanti dai suddetti Piani Urbanistici Attuativi.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali variazioni comportino varianti al presente atto di governo del territorio, purché esse non comportino aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani attuativi stessi, né diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria e secondaria.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai piani attuativi approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei piani attuativi medesimi.

Art. 62 Ambiti di recupero Br, Br1

Le Tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano con l'etichetta Br edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e destinazioni.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello stesso, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento dell’organismo edilizio interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d’intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione per una Superficie utile lorda (Sul) di progetto complessiva maggiore di 1500 mq o per cambi di destinazioni d’uso che interessino complessivamente Superfici utili lorde (Sul) a mq. 1200.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma.

Le aree con etichetta Br1 nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente edificati individuati come PUA nel 1º Regolamento Urbanistico e non riconfermati nel 2º Regolamento urbanistico.

Su tali immobili sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza cambio d'uso ed incremento delle unità immobiliari.

Art. 63 Prescrizioni per la formazione dei Piani di recupero e dei piani non disciplinati da scheda norma

I Piani di recupero prescritti dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Se non diversamente disciplinati in dette schede, e per i piani di recupero non disciplinati da schede norme, si applicano i seguenti parametri:

  1. a) la Superficie utile lorda (Sul) di ricostruzione non può essere superiore alla Superficie utile lorda (Sul) legittima degli edifici esistenti;
  2. b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. c) (lettera abrogata)
  4. d) l’indice di Utilizzazione territoriale (Ut) non può essere, di norma, superiore a 0,7; qualora nelle zone di cui all’art. 55 esistano attività produttive funzionanti in contrasto con le destinazioni ammesse dal suddetto articolo, esclusivamente ai fini del loro spostamento, è possibile un indice di uUtilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,9;
  5. e) di norma l’altezza massima (Hmax) degli edifici non deve superare quella prevista per la zona; sono comunque consentite maggiori altezze rispetto a quelle di zona, purché non superiori alle altezze massime (Hmax) degli edifici al contorno;
  6. f) è consentito il mantenimento di altezze massime (Hmax) legittimamente acquisite, per gli edifici ricadenti nel comparto individuato, soggetti per la particolare disciplina del piano ad interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia;
  7. g) in ogni caso si dovrà prevedere all’interno del Piano superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) pedonali, a verde ed a parcheggio, anche interrati, nella misura di cui all’art. 14.
  8. h) qualora gli interventi ricadano nell’ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di Superficie utile lorda (Sul) alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l’amministrazione comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite deliberazioni consiliari.

È consentito prevedere, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle zone oggetto di Piano di recupero, da destinare a superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) soddisfare le dotazioni di aree di cui al precedente comma lettera g), corrispondere al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

CAPO IV AMBITI URBANI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Art. 64 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l’uso produttivo prevale sugli altri usi consentiti.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “D” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:

  • - ambiti della produzione compatta;
  • - ambiti della produzione promiscua;
  • - ambiti della produzione specializzata;
  • - ambiti del commercio;
  • - ambito del parco tecnologico;
  • - ambito della logistica

Per ciascuna zona e sottozona sono indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili alle funzioni insediabili.

Per ciascuna zona e sottozona sono altresì indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili a servizi accessori e complementari alla produzione (uffici amministrativi, spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio nonché le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda.

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, laddove è ammessa la presenza di un unico alloggio destinato al custode dell’attività produttiva, questo sarà realizzabile esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • - la superficie utile agibile (Sua) dell’attività produttiva a cui sarà asservito l’alloggio, interamente destinata alla medesima produzione, dovrà essere superiore a 1000 mq;
  • - la superficie utile abitabile (Sua) massima ammessa per l’alloggio non potrà essere superiore a 60 mq;

La superficie utile lorda (SUL) dell’alloggio di servizio, unitamente agli uffici amministrativi, agli spazi comuni e alle mense aziendali, concorre alla computazione della superficie utile lorda (SUL) massima ammissibile nel lotto e alla computazione della superficie coperta (Sc).

L’alloggio dovrà essere realizzato all’interno della sagoma del fabbricato produttivo o in continuità con esso.

L’ammissibilità della funzione di abitazione pertinenziale resta condizionata alla presenza di atto d’obbligo, registrato e trascritto a favore del Comune, con il quale l’unità immobiliare viene vincolata quale pertinenza non scindibile dell’unità produttiva aziendale, che ne impedisca la vendita o l’utilizzo frazionato dall’attività produttiva.

La destinazione d’uso della porzione abitativa resta produttiva; trascorso un anno dalla cessazione dell’attività detta porzione perderà i requisiti di abitabilità.

Per le aree ricadenti negli ambiti di trasformazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, (come individuati dalle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B), la relativa Scheda norma definisce le aree in cui è ammessa la trasformazione edilizia, i parametri urbanistici ed edilizi e le diverse categorie funzionali insediabili.

Per gli ambiti consolidati, su ciascun lotto urbanistico di riferimento in cui la trasformazione edilizia può avvenire tramite interventi edilizi diretti (IED), sono consentiti gli interventi edilizi previsti per ciascuna zona urbanistica, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e con le limitazioni dimensionali previste per ciascuna categoria funzionale insediabile.

Negli ambiti in cui è ammessa la Categoria funzionale F.2.1. - Esercizi di vicinato e media distribuzione, qualora si configuri la possibilità di insediare in uno stesso comparto due o più medie strutture di vendita, occorrerà procedere alla formazione di un Piano Attuativo, previa verifica di sostenibilità delle previsioni tramite acquisizione del parere della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014. (oss. 62)

Gli interventi di nuova edificazione (NE), di Sostituzione edilizia (SE), e i cambi di destinazione d’uso sono ammessi a condizione che sia verificata la sussistenza delle dotazioni per opere di urbanizzazione primaria (Sup) previste per ciascuna categoria funzionale di cui si prevede l’insediamento.

Tale verifica non è richiesta:

  • - per le aree comprese nei Piani attuativi, comunque denominati previsti dal 1° Regolamento Urbanistico, che abbiano già realizzato le dotazioni previste di verde e parcheggi pubblici e nel caso sia mantenuta la categoria funzionale originaria;
  • - in tutte le aree in cui è previsto il mantenimento della categoria funzionale originaria.

Qualora il soggetto attuatore l’intervento edilizio dimostri di aver già provveduto alla cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria (Sup), riferibili al medesimo lotto urbanistico, sarà tenuto a reperire esclusivamente la quantità eccedente quella originariamente già ceduta.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblico sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento urbanistico.

Qualora si verifichi che nell’Utoe di riferimento non sussistano carenze relative alle dotazioni di standard a verde pubblico e l’acquisizione dell’intera quantità stabilita risulti di scarsa utilità per l’amministrazione comunale, le quantità non cedute di opere di urbanizzazione primaria (Sup), dovrà essere monetizzata.

Il soggetto attuatore provvederà al pagamento di una somma di danaro, rapportata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute nonché all’incidenza dell’utilità economica acquisita dallo stesso per la mancata cessione.

Negli edifici a destinazione industriale ed artigianale, ove dimostrata la necessità aziendale, è consentita l’installazione di impianti tecnologici e manufatti di carattere tecnologico ad esclusivo servizio dell’attività produttiva, in deroga all’altezza massima prevista nella zona urbanistica in cui ricade l’immobile che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità e di scurezza degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio quali silos, serbatoi per sostanze allo stato liquido o gassoso, impianti di trattamento dell’aria, camini e ciminiere, antenne, gru e carri ponte, ponti di servizio nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

Gli edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del Regolamento urbanistico e dalle presenti Norme sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso che i criteri e le modalità di intervento.

Negli articoli seguenti sono individuati gli usi compatibili con ciascuna zona urbanistica ed i relativi parametri urbanistici; l’individuazione degli usi è esemplificativa e non esaustiva, e potrà sempre essere verificata la compatibilità di un uso non presente nell’elenco, in base alla sua affinità con gli esempi riportati.

Sono considerati conformi gli edifici con destinazione d’uso conforme alle norme di zona e consistenza, espressa in Superficie utile lorda (SUL), minore o uguale a quella prevista dalle rispettive norme di zona o sottozona nel quale ricade l’immobile.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 delle presenti Norme gli edifici esistenti totalmente difformi per destinazione d’uso, nonché quelli difformi per la sola consistenza (SUL), sono suscettibili esclusivamente di interventi di adeguamento alle prescrizioni di zona essendo sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa senza incremento delle unità immobiliari, nonché tutti gli interventi di adeguamento dell’immobile esistente, esclusi gli ampliamenti non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, ove richiesti dall’ordinamento come condizione per il mantenimento delle destinazioni in atto.

L’introduzione di funzioni terziarie di tipo diffuso o localizzato di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati quali scuole professionali private, gli asili aziendali o interaziendali, uffici e studi professionali, ambulatori e studi medici, centri di riabilitazione fisioterapica, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari, ecc., ove ammesso per le diverse zone e sottozone urbanistiche, sarà preventivamente subordinato alla preventiva dimostrazione della rispondenza ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici e la conformità igienico sanitaria.

Per asilo aziendale si intende la struttura destinata a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, che viene aperta all’interno di una struttura aziendale. Qualora le richieste interne ad un’azienda fossero inferiori al numero minimo sarà possibile aprire l’accesso anche ai figli di dipendenti di altre aziende limitrofe, costituendo così un asilo interaziendale.

Art. 65 Ambiti della produzione compatta (D1)

Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva, organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B dall'etichetta D1.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - zone di espansione da attuare D1/E
  • - zone di espansione in corso di attuazione o discendenti da piani, comunque denominati D1/A
  • - zone di completamento D1/C
  • - zone di recupero D1/R
  • - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S
  • - Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo D1/SR

65.1 Zone di espansione da attuare (D1/E)

Sono le zone in cui in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani, comunque denominati (PUA o PUC) riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B. La suddivisione in più interventi è possibile solo se espressamente prevista nelle schede norma di cui all'art. 2 paragrafo E.

Nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo le quantità minime delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e per spazi pubblici sono quelle indicate all'art. 14 delle presenti norme, salvo diverse disposizioni contenute nelle suddette schede.

65.2 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate (D1/A)

Sono le zone destinate agli insediamenti industriali ed artigianali in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati (PUA o PUC).

Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nel Piano.

Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (Sup), su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionaliNel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi
FunzioneUsi compatibili
F.1.1Industriale e manifatturieraAttività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,
Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio.
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologica Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio.
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.3 Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigiana, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi.
FunzioneUsi compatibili
F.4.2 Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative Impianti per la produzione, fornitura e distribuzione di energia
Impianti per la fornitura e distribuzione di acqua, compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, le mense aziendali
FunzioneUsi compatibili
F.4.3 Impianti senza presidio di unità lavorative Impianti tecnologici puntuali
FunzioneUsi compatibili
F.5.1 Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
FunzioneUsi compatibili
F.5.2 Depositi e logistica indoor Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
FunzioneUsi compatibili
F.5.3 Logistica a cielo libero Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all'aperto su piazzali.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi;
b) i depositi di imprese edili;
c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
d) gli uffici amministrativi legati all'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

  • - Altezza massima Hmax 9,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 6,00 m

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

- Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,20
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,30
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

65.3 Zone di completamento (D1/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D1/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.1Industriale e manifatturiera Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,
Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio.
f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.3Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAutofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigiana, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi
FunzioneUsi compatibili
F.4.2Impianti tecnologici con presidio di unità lavorativeImpianti per la produzione, fornitura e distribuzione di energia
Impianti per la fornitura e distribuzione di acqua.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, le mense aziendali
FunzioneUsi compatibili
F.4.3Impianti senza presidio di unità lavorativeImpianti tecnologici puntuali
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
FunzioneUsi compatibili
F.5.2Logistica a cielo liberoAttività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
d) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
FunzioneUsi compatibili
F.5.3Depositi e logistica indoorAttività di interscambio merci con movimentazione delle stesse.
Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all'aperto su piazzali.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
e) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi;
f) i depositi di imprese edili;
g) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
h) gli uffici amministrativi legati all'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 6,00 m

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • f) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • g) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • h) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

- Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • f) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • g) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • h) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • f) Rapporto di coperturaRc 0,60
  • g) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,70
  • h) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • f) Rapporto di copertura Rc 0,20
  • g) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,40
  • h) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,30
  • i) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • j) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

65.4 Zona di recupero (D1/R)

E' una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo, riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B.

65.5 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D1/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.1Industriale e manifatturiera Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,
Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell'attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio.
f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.3Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAutofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigiana, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi
FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenzaAttività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

65.6 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo (D1/SR)

Sono aree di piccole dimensioni occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

L'istituzione di tali aree discende esclusivamente dall'esito favorevole della procedura di cui all'articolo 25 della L.R.T. n. 65/2014.

In queste zone, individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" allegate al Regolamento urbanistico con specifico perimetro e ed etichetta D1/SR, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché:

- l'addizione volumetrica (A);

Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  • a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  • b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  • c) l'utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l'inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l'integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d'alto.
  • d) la sistemazione con piantumazioni nelle zone di confine del lotto contermini con l'area agricola

Nell'ambito D1/SR sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività produttiva;
e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio
f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda (al dettaglio o all'ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenzaAttività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all'attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all'aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l'esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 5,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

Art. 66 Ambiti della produzione promiscua

Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi d'uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio, individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B con l'etichetta D2.

Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:

- Zone di espansione da attuare D2/E;

- Zone di espansione attuate D2/A;

- Zone di completamento D2/C;

- Zone di recupero D2/R;

- Zone di completamento per impianti produttivi singoli D2/S

66.1 Zone di espansione da attuare (D2/E)

Sono le zone in cui in cui è prevista la nuova urbanizzazione e la nuova edificazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o Progetti unitari convenzionati, riferiti all'intero ambito individuato dalle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B. La suddivisione in più interventi è possibile solo se espressamente prevista nelle schede norma di cui all'art. 2 paragrafo E.

Nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo o del Progetto unitario convenzionato le quantità minime delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e per spazi pubblici sono quelle indicate all'art. 14 delle presenti norme, salvo diverse disposizioni contenute nelle suddette schede.

66.1 bis Zone di espansione in corso di attuazione o attuate (D2/A)

Sono zone a prevalente destinazione artigianale, commerciale, direzionale e di servizio in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati.

Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nel Piano.

Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (Sup), su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

- l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali

FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all’aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all’attività produttiva;
b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda (al dettaglio o all’ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all’attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.2.1Esercizi di vicinato e media distribuzioneAttività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi
Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.4Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzioneComplessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali.
Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni.
FunzioneUsi compatibili
F.4.5Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle impreseAttività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.
FunzioneUsi compatibili
F.4.6Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privatiUffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d’affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapica, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.
FunzioneUsi compatibili
F.4.7Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereRistorazione e mense aziendali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.8Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereSale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
FunzioneUsi compatibili
F.4.9Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereScuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
c) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 6,00 m

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 e F.4.9

  • a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8

  • a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto

Vp 0,05 mq/mq Sf

66.2 Zone di completamento (D2/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D2/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
d) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all’aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all’attività produttiva;
e) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
f) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda (al dettaglio o all’ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenzaAttività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all’attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.2.1Esercizi di vicinato e media distribuzioneAttività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi.
Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.4Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzioneComplessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali.
Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni
FunzioneUsi compatibili
F.4.5Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle impreseAttività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.
FunzioneUsi compatibili
F.4.6Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privatiUffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d’affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapica, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.
FunzioneUsi compatibili
F.4.7Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereRistorazione e mense aziendali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.8Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereSale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
FunzioneUsi compatibili
F.4.9Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereScuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
c) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 6,00 m

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7, F.4.8 e F.4.9

  • a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

66.3 Zona di Recupero D2/R

E' una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) riferito all'intero ambito individuato nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

66.4 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D2/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D2/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
g) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all’aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all’attività produttiva;
h) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
i) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda (al dettaglio o all’ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenzaAttività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all’attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.2.1Esercizi di vicinato e media distribuzioneAttività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi.
Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.4Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzioneComplessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali.
Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni
FunzioneUsi compatibili
F.4.5Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle impreseAttività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo.
FunzioneUsi compatibili
F.4.6Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privatiUffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d’affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapica, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
c) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,30
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,40
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,40
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,30
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,45
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,40
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,30
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,15
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,20
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

Art. 67 Ambiti della produzione specializzata

Gli ambiti della produzione specializzata sono parti del territorio occupate da attività produttive particolari ed individuati nelle tavole di cui all'Art. 2 paragrafo B dall'etichetta D3.

Gli ambiti della produzione specializzata comprendono:

- zona per rottamazione e recupero D3/RR;

- zona per il recupero rifiuti solidi non pericolosi D3/RC;

- zone per attività estrattive D3/AE;

- zone per industria alimentare D3/AL;

- zone di servizio alle attività produttive D3/D

67.1 Zona per rottamazione e recupero (D3/RR)

È una zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/RR sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.5Industriale e manifatturiera specializzata Attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi.
Sono compresi le attività che comportano operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici con l’esclusione di qualsiasi operazione di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l’incenerimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio al coperto dei materiali legati all’attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell’attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio.

Esclusivamente in questa zona è ammesso anche il recupero di rifiuti speciali pericolosi.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Distanza minima dai corsi d'acqua per le nuove costruzioni e per gli interventi di sostituzione edilizia: 20 ml

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

  • a) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
  • b) garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero calcolato di alberature da mettere a dimora risulti eccessivo rispetto alle aree disponibili, sarà possibile dislocare la piantumazione dell'eccedenza in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale;
  • c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;
  • d) gli alberi dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida per la tutela della risorsa verde di cui al Capo II delle presenti norme.

67.2 Zona per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi (D3/RC)

È una zona destinata esclusivamente ad un impianto di trattamento di rifiuti solidi non pericolosi.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/RC sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.5Industriale e manifatturiera specializzata Attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi.
Sono compresi le attività che comportano operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici con l’esclusione di qualsiasi operazione di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l’incenerimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio al coperto dei materiali legati all’attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell’attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,30
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0.65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

  • a) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
  • b) garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi.
  • c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;
  • d) alberi ed arbusti dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida.

67.3 Zone per attività estrattive (D3/AE)

Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fintanto che permane l'attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino, l'area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente strumento urbanistico.

Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l'istallazione di un manufatto precario per lo svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato e ancorato a terra, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:

* pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;

* copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;

* manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;

* Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 30.00;

* distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei manufatti precari e la messa in sicurezza dell'area una volta dismessa l'attività estrattiva.

67.4 Zone per industria alimentare D3/AL

E' una zona destinata esclusivamente alle attività industriali del settore alimentare.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/AL sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.1Industriale e manifatturiera Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,
Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all’aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all’attività produttiva;
b) gli uffici amministrativi dell’attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda (al dettaglio o all’ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 25,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 6

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 5,00 m

- Distanza minima tra pareti di cui almeno una finestrata Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m

Sono consentite per motivate esigenze, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e della normativa di settore in materia di distanza tra edifici, e purché non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità:

  • - la costruzione sul confine, o a distanza inferiore di 5 m, con spazi pubblici comunali;
  • - nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 140 della L.R. 65/2014, distanze tra pareti finestrate inferiori a 10 metri per nuovi corpi di fabbricato, in ampliamento all’impianto produttivo, il cui uso non preveda la presenza continuativa di persone (come esempio non esaustivo: vani tecnici, magazzini, cabine per impianti a rete). Tale deroga di distanza è ammessa solo tra edifici che presentino entrambi questa caratteristica.

- Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,65
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,90
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,65
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lottoPp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

67.5 Zone di servizio alle attività produttive D3/D

Sono zone destinate all'insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone produttive, individuate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D3/D.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, secondo l'art. 25 delle presenti norme un uso residenziale, alla data di entrata in vigore delle stesse, potranno conservare la suddetta destinazione.

Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/D, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

- l'addizione volumetrica (A);

- la nuova edificazione (NE).

Nell'ambito D3/D sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.4Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenzaAttività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all’attività di servizio alla persona e alle imprese.
FunzioneUsi compatibili
F.2.1Esercizi di vicinato e media distribuzioneAttività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi. Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
FunzioneUsi compatibili
F.3.1Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiereAlberghi, hotel, motel e villaggi albergo e residenze speciali per studenti, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale convegni, spazi comuni funzionalmente connessi con l’attività principale.
FunzioneUsi compatibili
F.4.6Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privatiUffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d’affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapica, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari.
FunzioneUsi compatibili
F.4.7Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereRistorazione e mense aziendali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.8Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereSale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
FunzioneUsi compatibili
F.4.9Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereScuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

- Altezza massima Hmax 9,00 m

- Numero massimo di piani fuori terra N° 2

- Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m

- Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m

- Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 6,00 m

- Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere F.3.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7, F.4.8 e F.4.9

  • a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

Art. 68 Ambiti del commercio

Gli ambiti del commercio sono parti del territorio destinati alle attività commerciali.

Le zone di cui al presente articolo si dividono in:

  • - Ambito della grande distribuzione D/4;
  • - Ambito della media distribuzione D/5;

Art. 69 Ambiti della grande distribuzione

Gli ambiti della grande distribuzione sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D4.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche:

  • - Zona di espansione D4/E;
  • - Zona di Recupero D4/R;
  • - Zona di Completamento D4/C;
  • - Zona di espansione in corso di attuazione D4/A.

69.1 Zona di Espansione D4/E

E’ una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo riferito all’intero ambito individuato nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

69.2 Zona di Recupero D4/R

E’ una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) riferito all’intero ambito individuato nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

69.3 Zona di completamento D4/C

La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  • - artigianale di servizio;
  • - direzionale purché inserita all'interno della grande struttura di vendita.

Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi fino alla sostituzione edilizia (SE).

69.4 Zona di espansione in corso di attuazione D4/A

Sono le zone destinate agli ambiti della grande distribuzione in corso di attuazione a seguito di piani urbanistici attuativi anche solo adottati.

In queste zone sono confermati i parametri, le destinazioni d’uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni derivanti dai Piani Urbanistici Attuativi anche solo adottati.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali variazioni comportino varianti al presente atto di governo del territorio , purché esse non comportino aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani attuativi stessi, né diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria (Sup).

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai piani attuativi approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei piani attuativi medesimi.

Art. 70 Ambiti della media distribuzione D5

Gli ambiti della media distribuzione sono zone destinate agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, ed individuate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D5.

In queste zone è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo esteso all'intera superficie territoriale delimitata dallo strumento urbanistico, secondo le indicazioni delle relative schede norma.

Art. 71 Ambito del parco tecnologico D6

Sono le zone destinate alla realizzazione del parco tecnologico ed in particolare alla realizzazione di: laboratori, centri di ricerca e scuole finalizzati alla produzione, servizi alle imprese ed all'insediamento di attività ad elevata innovazione tecnologica.

Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dall'etichetta D6.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • * Zona di espansione D6/E;
  • * Zona di Completamento D6/C

71.1 Zona di Espansione D6/E

E’ una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo riferito all’intero ambito individuato nelle tavole, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

In queste zone è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo esteso all’intera Superficie territoriale (St) delimitata nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

71.2 Zona di completamento D6/C

Sono zone totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici esistenti compresi nella zona D6/C sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

  • - l’addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

Nell’ambito D6/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.1.2Artigianale, meccanica e tecnologicaAttività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi:
a) i depositi e magazzini per lo stoccaggio all’aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all’attività produttiva;
b) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio
c) le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda (al dettaglio o all’ingrosso), purché la superficie dei locali nei quali si effettua la vendita non superi la dimensione di un esercizio di vicinato.
FunzioneUsi compatibili
F.2.1Esercizi di vicinato e media distribuzioneAttività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi. Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali.
FunzioneUsi compatibili
F.3.1Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiereAlberghi, hotel, motel e villaggi albergo e residenze speciali per studenti, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale convegni, spazi comuni funzionalmente connessi con l’attività principale.
FunzioneUsi compatibili
F.4.3Impianti senza presidio di unità lavorativeImpianti tecnologici puntuali
FunzioneUsi compatibili
F.4.4Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzioneComplessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali.
Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni.
FunzioneUsi compatibili
F.4.7Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereRistorazione e mense aziendali.
FunzioneUsi compatibili
F.4.8Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereSale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.).
FunzioneUsi compatibili
F.4.9Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiereScuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari.
FunzioneUsi compatibili
F.5.2Depositi e logistica indoorAttività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

  • - Altezza massima Hmax 10,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 3
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere F.3.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,75
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,60
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8 e F.4.9

  • a) Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,65
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Pp 0,40 mq/mq Slp
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie lorda di pavimento Vp 0,40 mq/mq Slp

- Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,50
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

Art. 71bis Ambito della logistica D7

Sono le zone destinate alle attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio al chiuso o all’aperto su piazzali o attività di commercio all’ingrosso.

Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dall’etichetta D7.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - Zona di espansione D7/E;
  • - Zona di Completamento D7/C
  • - Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D7/S

71bis.1 Zona di Espansione D7/E

E’ una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di un Piano Urbanistico Attuativo riferito all’intero ambito individuato nelle tavole, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

In queste zone è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo esteso all’intera Superficie territoriale (St) delimitata nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda norma.

71bis.2 Zona di completamento D7/C

Sono zone totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici esistenti compresi nella zona D7/C sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

  • - l’addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

Nell’ambito D7/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.5.2Depositi e logistica indoorAttività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi: a) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo; b) gli uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio.
FunzioneUsi compatibili
F.5.3Logistica a cielo liberoAttività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all’aperto su piazzali.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) le rimesse di mezzi di trasporto pubblico, le attività di autotrasportatori e autoparchi;
b) i depositi di imprese edili;
c) le attività di servizio ai vettori come aree di sosta per autotrasportatori attrezzate con servizi alla persona e al mezzo;
d) gli uffici amministrativi legati all’attività, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio.

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

  • - Altezza massima Hmax 10,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,60
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,65
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,70
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

- Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,20
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,30
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

71bis.3 Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D7/S

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti altresì:

  • - l’addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

Nell’ambito D7/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali.

FunzioneUsi compatibili
F.5.1Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenzaAttività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio.
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
a) i relativi uffici amministrativi, gli spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio

Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi

  • - Altezza massima Hmax 9,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti Ds 8,00 m

- Categoria funzionale Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • a) Rapporto di copertura Rc 0,15
  • b) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20
  • c) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,20
  • d) Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Pp 0,05 mq/mq Sf
  • e) Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto Vp 0,05 mq/mq Sf

CAPO V AMBITI DEL TERRITORIO APERTO

Art. 72 Disposizioni generali

Gli ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "E" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Negli ambii del territorio aperto è consentita la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione dei territori rurali.

Sono suddivisi secondo le indicazioni dello statuto dei luoghi del Piano strutturale, come segue:

  • - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
  • - Aree agricole d'interesse primario;
  • - Aree agricole periurbane.

Le trasformazioni del territorio aperto conseguenti ad interventi in campo edilizio ed urbanistico, sull’ambiente e sul paesaggio sono regolate dalla Legge Regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione

Le presenti Norme contengono soltanto le ulteriori specificazioni degli interventi come sopra disciplinati.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale si applicano altresì i disposti dell'art. 100 e della parte quarta titolo II "Le Guide" capo I "Guida agli interventi sui siti e manufatti d'interesse storico e/o ambientale" con l'avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

Art. 73 Modalità d'intervento

Nelle zone di cui al presente Capo V il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora prescritto dalla Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione.

I Programmi aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di piani attuativi nei casi in cui sia prevista la realizzazione di nuova abitazione rurale di superficie utile abitabile o agibile superiore a 150 mq, o che prevedano il trasferimento e/o la realizzazione di nuovi edifici rurali per una consistenza complessiva superiore a 600 mq di Superficie utile lorda (Sul), ad esclusione delle serre.

Art. 74 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

I contenuti e le finalità del Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale sono quelli definiti dalla Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione.

Art. 75 Categorie d'intervento

75.1 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono ammessi nei casi previsti dalla Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione.

I nuovi edifici devono comunque rispettare i seguenti parametri:

  • a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  • b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  • c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza maggiore a quella max prevista, la nuova costruzione può raggiungere l’altezza massima dell’edificio preesistente; se l’altezza di quest’ultimo è minore, il nuovo edificio può raggiungere l’altezza qui stabilita.

Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza e distanza, possono essere autorizzate altezze massime conformi alla preesistenza.

Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione all’assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.

75.2 Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è ammissibile solamente nella quantità strettamente commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate da programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

Le nuove costruzioni in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli edifici esistenti, di interesse storico - ambientale presenti nell’aggregato abitativo

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: le partizioni interne non giustificate dalla produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e le coperture piane.

75.2 bis Verifica capacità edificatoria

La realizzazione di nuove abitazioni rurali ed annessi agricoli ex art. 75.2 è consentita esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda a destinazione rurale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 1.

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 1 e le modalità per la sua assegnazione.

La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio.

75.3 Manufatti precari per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, i manufatti precari per i quali è consentita l'installazione in base alla Legge regionale di governo del territorio e ai relativi Regolamenti di attuazione devono essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra. Sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

I manufatti precari devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - Struttura e tamponamenti in legno;
  • - copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
  • - manto di copertura in tonalità rosso scuro;
  • - una sola finestra della superficie massima di mq. 1

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati teli in materiali plastici, questi a fine uso devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma.

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari è stabilito dalla Legge regionale di governo del territorio.

Le serre con caratteristiche diverse da quelle di cui al presente capoverso sono soggette alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 75.2.

75.3 bis Annessi agricoli per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime

La Legge regionale di governo del territorio e i relativi Regolamenti di attuazione individuano i casi in cui è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime.

I nuovi annessi saranno dimensionati in base alle specifiche esigenze derivanti dalle attività che in essi si svolgono, nel rispetto delle vigenti normative che le regolano e con riferimento ai contenuti del P.M.A.A

75.3 ter Annessi agricoli destinati all'agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura, esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 41, commi 5 e 6 del Regolamento citato, necessari allo svolgimento dell'attività agricola amatoriale o per le piccole produzioni agricole è consentita a condizione che:

  • a) la richiesta sia avanzata dal proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale;
  • b) non venga modificata la geomorfologia dei luoghi;
  • c) non esistano manufatti preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili o esistano in misura minore di quella individuata ai commi seguenti, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione del nuovo annesso dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito.

Gli annessi di cui è ammessa l'istallazione, conformemente al dettato del presente articolo, devono essere realizzati con un unico corpo di fabbrica, con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra senza fondazioni, per esse sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi o opere di livellamento del terreno in permanenti.

I manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive e morfologiche:

  • - struttura e tamponamenti in legno;
  • - copertura a falde inclinate a capanna;
  • - manto di copertura in tonalità rosso scuro;
  • - una sola luce della superficie massima di mq. 1;
  • - altezza massima non superiore a metri 3,00
  • - distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00;
  • - non sono ammessi porticati, pergolati e volumi interrati;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
  • - non siano realizzati in aderenza ad edifici esistenti

Le superfici agrarie utilizzabili (Sau) minime richieste per l'istallazione degli annessi contemplati nel presente articolo sono:

Superficie agrarie utilizzabili Superficie coperta (Sc) massima dell'annesso ammessa
da 1000 mq a 2000 mq 9 mq
da 2001 mq a 5000 mq 16 mq
da 5001 mq a 10.000 mq 20 mq
Oltre 10.000 mq 24 mq

Concorrono alla determinazione della consistenza della superficie agraria utilizzabile (Sau) terreni agricoli catastalmente individuati appartenenti alla medesima proprietà e ricadenti all'interno del territorio comunale.

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dell'annesso dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione del manufatto e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atto tra vivi;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dell'annesso agricolo;
  • - a non frazionare il fondo a cui l'annesso è a servizio, prima della sua completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza l'annesso agricolo assumerà i caratteri di opera realizzata in assenza di permesso di Costruire e soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.3 quater Detenzione e allevamento amatoriale di cani e cavalli

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola e nelle aree agricole d'interesse primario come definite dagli artt. art. 77 e 78 delle presenti norme è consentito installare piccoli ricoveri per cani e cavalli a condizione che:

  • a) la richiesta sia avanzata dal proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale e, in riferimento all'allevamento dei cani, siano rispettate le condizioni di cui alla Legge 394/1993 e del D.M. 349/1994 smi;
  • b) non venga modificata la geomorfologia dei luoghi;
  • c) non esistano manufatti o edifici preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili, o esistano in misura minore di quella individuata ai commi seguenti, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei nuovi annessi dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito.

L'installazione di box per cani per allevamenti amatoriali dovrà avvenire con le modalità di cui alla Legge Regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione, e fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

L'installazione di box per ricovero di cavalli è ammessa per un massimo di due capi purché composti da un unico box o da massimo due box accorpati, atti ad ospitare ognuno un capo equino. I manufatti dovranno mantenere una distanza dai confini di proprietà di almeno 10 metri e 30 metri dalle abitazioni ad esclusione di quella del richiedente.

La superficie minima dei terreni disponibili richiesta per l'istallazione dei ricoveri per cavalli è di 2000 mq per ogni capo equino previsto. Concorrono alla determinazione della consistenza della superficie minima dei terreni disponibili i terreni agricoli catastalmente individuati contermini.

La presenza di un puledro di età inferiore ai 3 anni, non incide sul conteggio dei due capi, purchè i non si superi il numero di cavalli adulti.

L'area potrà essere recintata con staccionata in legno di altezza massima di 1.80 m o pali in legno e filo elettrico nel rispetto delle limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile.

Nel caso di due box è necessario prevedere una concimaia con platea in cemento comprendente la raccolta dei liquami tramite pozzetto.

Sono fatte salve le maggiori limitazioni conseguenti all'applicazione delle norme di salvaguardia degli acquiferi.

L'intero box dovrà essere realizzato in legno con altezza misurata in gronda non superiore a 3 m e non potrà superare i 15 mq di superficie in pianta, di cui almeno 9 mq riservati al vano chiuso su quattro lati per ricovero dell'animale prevedendo quello frontale apribile.

Il pavimento di detto vano potrà essere realizzato in battuto cementizio prevedendo la canalizzazione per la raccolta liquami da far confluire in un pozzetto ispezionabile.

I restanti 6 mq, da destinarsi alla pulizia e sellatura del cavallo, dovranno configurarsi come tettoia con struttura in legno su montanti isolati posta in continuità con il vano chiuso. E' consentita la parziale chiusura di detta tettoia su un massimo di tre lati. Nel caso di realizzazione di due box cavalli è ammesso l'accorpamento delle due tettoie per realizzarne una unica di 12 mq .

Inoltre è ammessa l'installazione di un ulteriore box delle medesime dimensioni sopra indicate per il deposito di mangimi in granella e sfarinati, oggetti accessori necessari ad accudire gli animali ed il deposito di foraggio o altro pertinente a detta detenzione.

L'installazione di box per ricovero di cani è ammessa per un massimo di 10 capi. I manufatti non potranno superare le dimensioni minime previste dalla L.R. 59/2009 e relativo Regolamento d'attuazione DPGRT 38/R/2011 e s.m. e i.e dovranno mantenere una distanza dai confini di proprietà di almeno 10 metri e 100 metri dalle abitazioni, ad esclusione di quella del richiedente.

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui l'annesso è a servizio, prima della sua completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza i manufatti assumeranno i caratteri di opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.3 quinquies Maneggi, allevamenti e pensioni per animali da affezione

La realizzazione di maneggi, allevamenti e pensioni per animali da affezione privati e di tipo professionale è consentita previa redazione di piano attuativo.

Il piano attuativo pone particolare attenzione all'inserimento ambientale,alla viabilità ai parcheggi, alberatura, materiali e tipologie costruttive

Il piano attuativo deve essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui il manufatti sono a servizio, prima della loro completa rimozione;

In caso di violazione degli impegni presi in convenzione i manufatti saranno equiparati a tutti gli effetti alle opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

In caso di animali di piccola taglia (gatti), l'attività potrà essere svolta anche interessando fabbricati esistenti purchè distanti 100 m. da altri fabbricati residenziali e fuori dal centro abitato, senza che ciò comporti mutamento di destinazione d'uso del fabbricato.

75.3 sexies Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale

Sugli invasi artificiali esistenti è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale.

In tali contesti sono ammessi manufatti con Superficie Complessiva (Sc) fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, alle seguenti condizioni:

  • a) che siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  • b) che non esistano edifici preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili, o esistano in misura minore di quella individuata al presente comma, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei nuovi annessi dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito;

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui il manufatti sono a servizio , prima della loro completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza i manufatti assumeranno i caratteri di opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.4 Patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di destinazione d'uso, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole degli edifici rurali, sono consentiti nei termini di cui alla Legge Regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione, nonché delle ulteriori condizioni stabilite nelle diverse zone urbanistiche di appartenenza di cui alle presenti norme.

Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie Utile Lorda a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento Urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma precedente.

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui ai precedenti comma e le modalità per la sua assegnazione.

Gli interventi di trasformazione delle abitazioni rurali esistenti in residenza non sono soggetti alla verifica di cui sopra se effettuati senza incremento di Superficie utile lorda (Sul)

Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire:

  • a) un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • b) il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti, il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:
    • - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
    • - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso alle ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
    • - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
    • - riabilitazione della viabilità campestre;
    • - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

Le nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, derivanti da frazionamento o da cambio di destinazione d'uso, non potranno avere superficie utile lorda (Sul) inferiore a 80 mq.

Tale limite potrà essere derogato solo nel contesto di un Piano di recupero che dimostri la sostenibilità dell'intervento.

Nel caso di frazionamento di un’unica unità immobiliare ad uso abitativo di Sul inferiore a 160 mq esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa l’individuazione di una unità immobiliare di superficie utile lorda non inferiore a 80 mq e di un’unità immobiliare di superficie utile lorda inferiore a 80 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva devono avvenire a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti

Gli interventi di sostituzione edilizia sono ammessi, a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei seguenti casi:

  • demolizione di manufatti secondari e loro riaccorpamento all’edificio principale, nell’ambito dell’area di sedime individuata come nel comma successivo;
  • demolizione e ricostruzione con contestuale mutamento dell’area di sedime dell’edificio del fabbricato, rispetto al sedime originario, esclusivamente per ottenere un più appropriato posizionamento del fabbricato, al fine di ripristinare distanze regolamentari dalle strade, dalle ferrovie, confini e fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di edificazione e l’orografia del luogo, e renderlo maggiormente coerente con il contesto stesso, mantenendo inalterate le principali caratteristiche tipologiche, morfologiche, linguistiche e materiche del contesto, anche con il riutilizzo dei materiali recuperabili.

La variazione dell’area di sedime dell’edificio potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un’area di riferimento per la traslazione avente un’estensione massima pari a cinque volte il valore della Superficie coperta (Sc) dell’edificio esistente, costituita da particelle catastali di proprietà (o parti di esse) contigue a quella della originale area di sedime. Non concorrono a formare l’unità d’intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall’originale area di sedime.

Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi del permesso di costruire.

L’area di traslazione così individuata, la cui larghezza minima non potrà essere inferiore a 10 metri, è esclusivamente funzionale a stabilire i limiti massimi di cambiamento dalla originaria area di sedime dell’edificio.

E’ fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in detta area.

Gli interventi di sostituzione edilizia che comportano una variazione della originaria area di sedime maggiore di quella come sopra determinata potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.

L’intervento di trasformazione o recupero che necessiti del potenziamento, estensione o realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, sarà classificato come intervento di ristrutturazione urbanistica. I costi relativi alla realizzazione di queste opere, ritenute esclusivamente funzionali all’intervento, dovranno essere interamente sostenuti dai proponenti, senza che ciò comporti l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concedere lo scomputo sugli oneri dovuti.

75.4.1 Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati

Nel territorio aperto, con esclusione degli edifici con grado di protezione 1, 2 o 3, è consentita la realizzazione di autorimesse private e/o cantine a servizio di edifici esistenti, fatte salve maggiori limitazioni determinate da tutele o specifiche condizioni di fattibilità geologico – idraulica, alle seguenti condizioni:

  • a) I locali risultino:
    • - completamente interrati entro l'area di sedime dell'edificio fuori terra sovrastante e con un'altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40;
    • - ovvero seminterrati entro l'area di sedime dell'edificio fuori terra sovrastante, con altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40, e sempre che i locali non fuoriescano di oltre m. 1,00 dal riferimento in basso utilizzato ai fini della determinazione dell'altezza massima;
  • b) La superficie di calpestio dall'autorimessa, comprensiva degli spazi di manovra ed accessi non superi 1/10 del volume utile lordo dell'edificio asservito;
  • c) (soppresso)
  • d) Le scale di accesso all'autorimessa o alla cantina potranno essere realizzate in aderenza alle pareti dell'edificio, e potranno fuoruscire dalla sagoma di esso per un massimo di 1.2 ml.
  • e) I nuovi locali ad uso autorimessa siano assoggettati a vincolo permanente di destinazione e pertinenzialità.

75.4.2 Scale esterne e porticati

Negli edifici presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, è consentito un incremento, una tantum, della Superficie coperta (Sc) e della Superficie Utile Lorda (Sul), esclusivamente per realizzare:

  • a) Un porticato pertinenziale posto in aderenza all'edificio al piano terra, nella misura massima di uno per ogni edificio, e fino ad un massimo del 10% della sSuperficie coperta (Sc) esistente e con una profondità non superiore a ml. 2,00;
  • b) Scale esterne, con lo sviluppo della rampa principale aderentie al prospetto dell'edificio, per un fuori sagoma massimo di m. 1,40, nel numero massimo di una per ogni singolo edificio, e finalizzata a superare un dislivello del piano di campagna non superiore a m. 3,80. La scala potrà essere coperta limitatamente al pianerottolo di sbarco e alla rampa posta in aderenza all'edificio. Non sono ammesse scale a sbalzo.

Art. 77 Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

In queste zone il Regolamento urbanistico si attua, di norma, tramite le disposizioni e le procedure di cui alla Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione.

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:

    a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
  1. b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
  2. c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
  3. d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
  4. e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e simili;
  5. f) la realizzazione di impianti tecnici e tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
  6. g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale;
  7. h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti, e la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
    1. - con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
    2. - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi, ove sussistono tracce della loro esistenza;
    3. - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive,a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi e di allevamenti zootecnici;
  8. i) le trasformazioni fisiche e il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione.
  9. j) (soppressa)
  10. k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente articolo 75 paragrafo 75.3;
  11. l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura e di annessi rustici commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione;
  12. m) (soppressa)
  13. n) la nuova edificazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime di cui all’art. 75.3 bis delle presenti norme;
  14. o) la nuova edificazione di annessi agricoli destinati all’agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori di cui all’art. 75.3 ter delle presenti norme;
  15. p) l’installazione di manufatti per la detenzione amatoriale di cani e cavalli di cui all’art. 75.3 quater delle presenti norme;
  16. q) la realizzazione di autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.1 delle presenti norme;
  17. r) la realizzazione di scale esterne e porticati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.2 delle presenti norme;
  18. s) i maneggi, gli allevamenti e le pensioni per animali di affezione di cui all’art. 75.3 quinquies;
  19. t) manufatti per la pesca sportiva e amatoriale di cui all’art. 75.3 sexies.
  20. u) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  21. v) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presenten Regolamento.

In queste aree le utilizzazioni compatibili, oltre a quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  1. a) residenziale;
  2. b) artigianale per la produzione di beni artistici;
  3. c) artigianale di servizio;
  4. d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  5. e) direzionale;
  6. f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  7. g) attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  1. a) Manutenzione straordinaria (MS);
  2. b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  3. c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  4. d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RR) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  5. e) Sostituzione edilizia (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei casi di cui all’art. 75.4, comma 10;
  6. f) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie utile lorda (Sul) e superficie coperta (Sc).

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di sostituzione edilizia sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  1. a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  2. b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  3. c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti esclusivamente previo Piano di Recupero.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:

  1. - la Superficie utile lorda (Sul) non può essere superiore alla Superficie utile lorda legittimamente acquisita ;
  2. - in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. - di norma l’altezza massima degli edifici non può superare 7 metri. Sono comunque valutabili, nell’ambito della proposta del piano, altezze massime maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superino le altezze degli edifici al contorno;
  4. - sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;
  5. - siano individuati e corrisposte le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici dovute nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Art. 78 Aree agricole d'interesse primario

Le aree agricole d’interesse primario sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale sia per la collocazione nel paesaggio collinare, che per le particolari caratteristiche delle colture.

Nella aree agricole d’interesse primario sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:

  • a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
  • b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio;
  • c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
  • d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
  • e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e simili;
  • f) la realizzazione di impianti tecnici e tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
  • g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale;
  • h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
    • - con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
    • - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi di pregio, ove sussistono tracce della loro esistenza;
    • - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive,a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi di pregio e di allevamenti zootecnici;
  • i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione;
  • j) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione
  • k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente art. 75.3;
  • l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura e di annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva del fondo nel rispetto Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione
  • m) (soppressa)
  • n) la nuova edificazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime di cui all’art. 75.3 bis delle presenti norme;
  • o) la nuova edificazione di annessi agricoli destinati all’agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori di cui all’art. 75.3 ter delle presenti norme;
  • p) l’installazione di manufatti per la detenzione amatoriale di cani e cavalli di cui all’art. 75.3 quater delle presenti norme;
  • q) la realizzazione di autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.1 delle presenti norme;
  • r) la realizzazione scale esterne e porticati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.2 delle presenti norme;
  • s) i maneggi, gli allevamenti e le pensioni per animali di affezione di cui all’art. 75.3 quinquies;
  • t) manufatti per la pesca sportiva e amatoriale di cui all’art. 75.3 sexies.
  • u) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  • v) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presente Regolamento.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  • a) Manutenzione straordinaria (MS);
  • b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  • c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  • d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  • e) Sostituzione edilizia (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei casi di cui all’art. 75.4, comma 10;

Le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  • a) residenziale;
  • b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
  • c) artigianale di servizio;
  • d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  • e) direzionale;
  • f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  • g) Attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di sostituzione edilizia sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  • a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  • b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  • c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

La variazione dell’area di sedime dell’edificio contestuale all’intervento di sostituzione edilizia non dovrà eccedere il 20% dell’area di sedime esistente e dovrà garantire la compatibilità paesaggistica ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.

Variazioni dell’area di sedime maggiori potranno essere valutate nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti in termini di sostenibilità e coerenza con PIT, PTCP e PS.

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • b) degli assetti poderali;
  • c) dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
  • d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
  • f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

In particolare:

  • a) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche analoghe alle preesistenti;
  • b) è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
  • c) grande attenzione va posta alle modalità di impianto di alcune colture, in particolare la vite ed al momento del reimpianto deve essere utilizzata di norma la tecnica del giro poggio, ferma restando l’ammissibilità di altre tecniche autorizzabili dei competenti enti .
  • d) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici;
  • e) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.

Art. 79 Aree agricole periurbane

Per zone agricole periurbane si intendono le aree caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi residenziali ormai consolidati all’interno di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e formale anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il miglioramento della dotazione di parcheggi pubblici.

Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di cui all’art. 77.

Le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  1. a) residenziale;
  2. b) artigianale per la produzione di beni artistici;
  3. c) artigianale di servizio;
  4. d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  5. e) direzionale;
  6. f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  7. g) Attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso residenziale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, sono ammissibili, ove non risultino soggetti a particolari discipline, interventi di addizione volumetrica, nei seguenti casi e nei limiti massimi di seguito indicati ed alle seguenti condizioni:

  1. a) Realizzazione di un piano aggiuntivo in sopraelevazione negli edifici composti di un solo piano fuori terra, nei limiti della Superficie coperta (Sc) già interessata dal piano fuori terra, purché l’altezza massima non superi m. 7,00;
  2. a) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento della Superficie utile lorda (Sul), per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate, non superiore a:
    • b) al 60 % della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, quando questa sia inferiore a mq. 100;
    • c) il 10% della Superficie utile lorda (Sul) preesistente quando questa sia superiore a 250 mq.;
    • d) nel caso di superficie utile lorda compresa tra 100 e 250 il valore che si ottiene mediante interpolazione lineare tra i due estremi
    • e) Le addizioni volumetriche di cui ai precedenti punti a) e b) sono consentiti una tantum e non sono cumulabili.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  1. a) Manutenzione straordinaria (MS);
  2. b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  3. c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  4. d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  5. e) Sostituzione edilizia;
  6. f) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie utile lorda (Sul) e superficie coperta (Sc);
  7. g) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  8. h) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presente Regolamento.

Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti da particolari tutele, è consentito un incremento, una tantum, della Superficie coperta (Sc), per la realizzazione di tettoie destinate a posti auto, nella misura di 1 mq per ogni 3,3 mq di SUL, con un minimo di un posto auto per ogni unità immobiliare, purché coperte con pannelli fotovoltaici.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  1. a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  2. b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  3. c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti al fine al fine di una migliore riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica della volumetria esistente.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo tramite Piano Urbanistico attuativo (Piano di recupero).

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si dovrà:

  1. a) mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti;
  2. b) applicare l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area impermeabilizzata con un minimo 3 alberi scelti tra le specie consigliate nella Guida. Qualora la piantumazione prescritta non fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per uno stato attuale già interamente interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in area disponibile;
  3. c) curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso aree libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in rete metallica, di altezza non superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e mascherata sui due lati con siepi di essenze arbustive scelti tra le specie consigliate nella Guida

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:

  1. - la Superficie utile lorda (Sul) non può essere superiore alla Superficie utile lorda legittimamente acquisita;
  2. - in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. - di norma l’altezza massima degli edifici non può superare 7 metri. Sono comunque valutabili, nell’ambito della proposta del piano, altezze massime maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superino le altezze degli edifici al contorno;
  4. - sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;
  5. - siano individuati e corrisposte le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici dovuti nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 14.

CAPO VI AMBITI DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 80 Disposizioni generali

Gli ambiti di attrezzature e servizi sono le parti del territorio di uso pubblico e d'interesse generale, destinate al soddisfacimento dei bisogni sia della popolazione residente che degli abitanti insediabili.

Gli ambiti di attrezzature e servizi sono localizzati nel territorio in modo da assicurare una equilibrata distribuzione e da garantire la dotazione degli standard previsti dalla legge.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B le attrezzature e servizi sono suddivise in ambiti a scala territoriale e a scala comunale e di quartiere.

Detta ripartizione ha valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi le attrezzature ed i servizi che confermano l'ambito di appartenenza; diverse attrezzature e servizi sono comunque consentiti, nel rispetto degli standard previsti per legge.

Art. 81 Modalità d'intervento

Gli interventi nelle aree di cui al presente capo VI sono attuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o da enti ed aziende istituzionalmente competenti.

La realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche potrà essere concessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita Convenzione. In particolar modo la convenzione dovrà prevedere misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale e garantire un adeguato livello di accessibilità mediante il trasposto pubblico locale, nonché una adeguata dotazione di spazi verdi, e parcheggi dimensionati in relazione al numero di utenti programmati.

L'edificazione si attua per intervento edilizio diretto accompagnato da un progetto di sistemazione dell'intera area.

Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "F" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia

Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A);

Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
  • - Altezza massima H 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra Nº 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
  • b) Altezza massima H 10,50 m
  • c) Numero massimo di piani fuori terra Nº 3
  • d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • e) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00

Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15
  • - Altezza massima H 7,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dai fili stradalie dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

Per l’area identificata con la sigla STU* è ammessa, per una porzione non superiore al 50% della SC, una altezza massima pari a: 12,50 m ed un numero massimo di piani fuori terra pari a. 4 (oss. N. 22)

I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio

I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati:
  • - Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile

Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  1. a)Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
  2. b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva Hmax 7,50 m
  3. c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
    Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  4. e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
    salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m

E' prescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature, per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di necessità.

Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all’erogazione di servizi di uso pubblico.

Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all’utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura : Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima : Hmax 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

Art. 85 Zone a verde pubblico

Le zone a verde pubblico si distinguono in:

  1. - Verde territoriale
  2. - Verde primario
  3. - Verde attrezzato
  4. - Verde sportivo

Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 86.

Sono incluse negli standard ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.

Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

Art. 86 Zone a verde sportivo

Sono zone destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  1. - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
  2. - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva : Hmax 10,50 m
  3. - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  4. - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati : Ds 8,00 m
  5. - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i disposti dell’art. 16.

Art. 87 Zone per attrezzature cimiteriali

Sono zone destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf

Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

CAPO VII DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

Art. 88 Disposizioni generali

Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.

Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

  1. 1. Zone ferroviarie;
  2. 2. Zone per la viabilità;
  3. 3. Zone per parcheggi;
  4. 4. Piazze;
  5. 5. Piste ciclabili;
  6. 6. Strada mercato.

Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.

Art. 89 Zone ferroviarie

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica, nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Per il fabbricato esistente e relativo spazio di pertinenza sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato “Ex Poste” e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la linea.

Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - attrezzature tecnologiche;
  • - commercio al dettaglio;
  • - attività direzionali;
  • - erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito.

L’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più prossima all’intervento.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9 paragrafo 9.2.

Art. 90 Zone per la viabilità carrabile

Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione e alla nuova realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ovvero ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

I tracciati di progetto individuati nelle tavole di cui all'art.2 paragrafo B hanno carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.

La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell'impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le disposizioni dettate in merito dall'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro, salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici.

Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva.

Gli scostamenti del tracciato nell'ambito del corridoio infrastutturale, così come l'introduzione di intersezioni a livello, non comporta variante al Regolamento urbanistico.

Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela, conformativo e di distanza, non costituisce specifica destinazione di zona omogenea; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Al suo interno non è ammessa la nuova edificazione, tranne il caso in cui la stessa:

  1. a) sia prevista nell'ambito di un P.U.A. che preveda la contestuale realizzazione della viabilità cui il corridoio è riferito;
  2. b) sia prevista all'interno della Superficie fondiaria (Sf) individuata dalla scheda norma di riferimento.

Art. 91 Zone per parcheggi

Sono zone di proprietà pubblica destinate alla sosta dei veicoli motorizzati.

In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche, ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di parcheggi individuati all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

  1. 1. Parcheggi scoperti in superfici ad un solo livello, da arredare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l'impatto visivo.
    In questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza, da realizzare con materiali permeabili;
  2. 2. Parcheggi totalmente o parzialmente coperti con manufatti amovibili, per non più di un piano fuori terra.
    Questa tipologia di parcheggio dovrà risultare adeguatamente mascherata con cortine di verde alberato;
  3. 3. Parcheggi coperti, mono o multipiano, nel sottosuolo o in elevazione, in quest'ultimo caso per un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui.

Le tipologie di parcheggio di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono consentite per aumentare le dotazioni minime di spazi a parcheggio, ma non per soddisfare le dotazioni minime necessarie di cui all'art. 14 delle presenti norme.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i parcheggi che vengono realizzati nel contesto dei Piani Urbanistici Attuativi, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede norma del relativo PUA.

La progettazione di aree a parcheggio previste dagli atti comunali di governo del territorio dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni contenute nella valutazione degli effetti ambientali e nella verifica di fattibilità sotto il profilo geologico - tecnico ed idraulico. Potranno essere proposte soluzioni progettuali diverse da quelle valutate dagli atti di cui al precedente comma, in tal caso dovranno essere approfonditi gli aspetti critici relativi alla diversa soluzione.

Art. 92 Piazze

Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione, deve essere privilegiata, per la pavimentazione, l'utilizzazione di materiali lapidei, ed evitata l'utilizzazione di materiali e tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli, ogni qualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuita ai suddetti spazi.

La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono essere preferibilmente separate, dalle altre parti delle piazze, mediante cordonature, o piccoli dislivelli di quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali e per disegno.

Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.

La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione.

Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

Art. 93 Percorsi ciclabili

I percorsi ciclabili sono costituiti da:

  1. a) strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  2. b) da strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  3. c) da viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  4. d) dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

Art. 94 La strada mercato

È il tratto di strada compreso tra lo svincolo Empoli est ed il ponte sull'Orme, che deve essere progettato in termini di "strada mercato" e cioè in relazione agli usi commerciali delle zone che si attestano sul tratto in questione

È compito dell'Amministrazione comunale predisporre un progetto unitario per la trasformazione della sede stradale, con particolare attenzione alle alberature, agli spazi pedonali, ciclabili e per la sosta necessari agli utenti delle attività commerciali, alle connessioni con le zone per il tempo libero, ed in particolare con l'ansa di Arnovecchio, della quale la suddetta strada, nel tratto in questione, segna il margine inferiore.

Tutti gli interventi che ricadono nella strada mercato devono uniformarsi al suddetto progetto.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12