Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 18.10 Gradi di protezione

Riguardano gli edifici individuati nelle tavole grafiche e descritti dagli articoli 45 e 100 delle presenti norme. Ad ogni grado di protezione corrisponde un diverso grado di intervento.

18.10.1 Grado di intervento A1

Gli interventi volti a mantenere in efficienza, a facilitare la lettura ed a trasmettere integralmente al futuro l'opera architettonica od edilizia nel contesto in cui si trova.

Ogni intervento deve avvenire con i criteri e i metodi del restauro espressi dalla "Carta del restauro 1972", dalla "Carta di Venezia" e dalla "Carta 1987 della conservazione e del restauro".

La possibilità di nuova utilizzazione degli edifici vincolati a questo tipo di intervento dovrà essere attentamente vagliata allo scopo di assicurare la conservazione degli stessi, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con i preminenti interessi storico-artistici.

I lavori di adattamento dovranno essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente le forme esterne ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, all'organismo spaziale e costruttivo ed alle sequenze dei percorsi interni. Dovranno altresì essere conservati tutti gli elementi scultorei, decorativi e pittorici esistenti che fanno parte integrante dell'organismo edilizio.

Analoghi criteri andranno applicati agli spazi esterni costituenti pertinenza degli edifici od entità autonoma, con particolare riguardo alle opere scultoree, murarie ed alle singolarità vegetali e naturali.

Sono ammessi interventi di consolidamento, di ripristino e di recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi e scultorei.

Per gli edifici di maggiore consistenza, allo scopo di assicurare la piena utilizzazione degli organismi edilizi, può essere assentito il frazionamento dell'immobile, nell'ambito di un progetto organico di restauro, a condizione che sia assicurata la conservazione degli elementi architettonici di pregio e dell'impianto distributivo generale. Il frazionamento dovrà comunque essere operato mediante opere non strutturali e non potrà determinare l'inserimento di nuovi corpi scala.

18.10.2 Grado di intervento A2

Sono ammessi, in aggiunta agli interventi di A1, i seguenti interventi:

  • - l'inserimento degli elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, che non comportino compromissioni strutturali o degrado stilistico. L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà avvenire senza alterazioni volumetriche degli edifici né attraverso intasamenti degli spazi distributivi aperti o coperti, né attraverso modifiche dell'andamento delle falde di copertura;
  • - l'inserimento di partizioni orizzontali (solai, soppalchi, ecc.) purché coerenti con la tipologia dell'edificio e a condizione che non comportino modifiche alle facciate o alla forometria delle stesse e comunque non vengano suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto.
  • - inserimento di scale removibili in ferro o in legno, in ambienti privi di pregio architettonico.
  • - il ripristino di forometrie preesistenti è consentito e/o prescritto quanto ne sia dimostrata la preesistenza con saggi e documentazione iconografica;
  • - la suddivisione dell'edificio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora non vengano suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto, la grande cucina negli edifici colonici, di norma non potrà determinare l'inserimento di nuovi gruppi scala.

Negli interventi di restauro, qualora la struttura lignea necessiti di un totale rifacimento, è consentita la sostituzione solo se il solaio preesistente, anche se attualmente plafonato e intonacato, non abbia caratteristiche che ne denuncino la originaria natura di struttura a vista e con le modalità di cui al successivo art. 109 paragrafo 109.5.

18.10.3 Grado di intervento B1

Sono ammessi, in aggiunta agli interventi previsti di A1 e A2:

  • - interventi di ripristino dell'involucro murario e del suo corredo decorativo;
  • - interventi di sostituzione dell'impianto strutturale verticale interno;
  • - interventi di ripristino integrale delle strutture orizzontali;
  • - interventi di sostituzione ed integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali anche con collegamenti e suddivisioni di unità immobiliari originarie;
  • - interventi di sostituzione delle strutture orizzontali (solai), anche con modifiche alle quote di imposta, purché coerenti con la tipologia dell'edificio e a condizione che non comportino modifiche alle facciate o alla forometria delle stesse e comunque senza suddividere od interrompere spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico (saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto). L'ammissibilità dell' intervento dovrà essere attestata con documentazione idonea (fotografie dello stato attuale e relazione storica);
  • - interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
  • - interventi di ripristino, miglioramento, adeguamento ai fini del rispetto della normativa antisismica;
  • - interventi sulla forometria, con conservazione di quella originaria, adeguamenti delle aperture in contrasto, eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario.

L'apertura di nuovi fori per luci, vedute o ingressi, è ammessa esclusivamente sui fronti tergali ovvero, per gli edifici senza un fronte prevalente, sul prospetto con minore veduta diretta o di approccio. Le aperture dovranno comunque avere moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari, rilevabili nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale.

Gli interventi previsti dal presente comma, compresi quelli di sostituzione, non potranno comportare una modifica sostanziale dell'assetto distributivo dell'edificio oggetto di intervento.

18.10.4 Grado di intervento B2

In aggiunta a quanto disposto per la B1 sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente mantenendo inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ambientali in genere, con le seguenti condizioni:

  • - integrazioni dell'involucro murario esterno e della copertura secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale;
  • - sostituzione anche parziale delle strutture orizzontali anche con modifiche alle quote d'imposta purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche sia in rapporto all'interno che all'esterno;
  • - apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari, rilevabili nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale;
  • - il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale ed ambientale;
  • - in caso rifacimento della copertura è ammesso un incremento massimo di 30 cm per la realizzazione di un cordolo perimetrale, a condizione che sia dimostrata la compatibilità di detto intervento con la conservazione degli elementi architettonici preesistenti (solai, architravature, cornici, decorazioni, ecc.).

È vietata la demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche se fedele ed anche se attuata con interventi successivi.

Fatte salve le eventuali maggiori limitazioni riferibili a particolari tutele, ove ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia B2 su manufatti di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale, è consentito la realizzazione di balconi esclusivamente sui fronti tergali ovvero, per gli edifici senza un fronte prevalente, sul prospetto con minore veduta diretta o di approccio.

L'aggetto non potrà superare la dimensione massima di 1,5 m (misurata dal filo di facciata di riferimento) fermo restando l'obbligo di rispettare le distanze legali stabilite dal Codice Civile e dalle presenti norme.

Le linee architettoniche e compositive nonché i materiali usati, dovranno essere coerenti con quelli dell'edificio anche in applicazione della "Guida agli interventi sui siti e manufatti di interesse storico e/o ambientale".

Per gli edifici appartenenti all'insediamento rurale sparso (compresi gli annessi) aventi caratteristiche di edificio colonico non è ammesso l'inserimento di balconi.

18.10.5 Grado di intervento B3

In aggiunta a quanto disposto per la B2 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione delle addizioni funzionali computate ai fini dell'applicazione degli indici, nonché gli interventi pertinenziali.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12