Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 108 Aree a verde privato

Le aree a verde privato sono aree a verde prive di capacità edificatorie di proprietà privata, generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero coltivate in senso agricolo oppure arborate in senso ornamentale ed eventualmente attrezzate per il tempo libero.

Di norma devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari, in particolare per ciò che concerne le alberature e le sistemazioni a verde.

Sono individuate con specifica simbologia nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B e possono essere:

  • a) Parchi e giardini di pertinenza a edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale;
  • b) Aree comprese negli ambiti di tutela di edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale, disciplinate dall’art.103;
  • c) Aree verdi pertinenziali ad esclusivo servizio dei singoli edifici comprese nei lotti edificati e non edificati;
  • d) Aree verdi per la mitigazione/compensazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico e di margine;
  • e) Aree verdi in frangia ai corsi d’acqua.

Indipendentemente dalla presenza di una specifica perimetrazione le aree di cui al punto a) sono identificabili con i giardini e parchi di ville o palazzi in cui siano riconoscibili caratteristiche connotative di pregio.

Nelle aree di cui al punto a), compatibilmente con le esigenze funzionali e di sicurezza, dovrà essere mantenuto il corredo arboreo esistente e la sua integrazione con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II. Su queste aree, fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 103 delle presenti Norme.

Nelle aree di cui al punto b), fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 103 delle presenti Norme.

Le aree di cui al punto c), sono aree a verde di pertinenza agli edifici generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero arborate in senso ornamentale.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c), compatibilmente con le esigenze funzionali (sicurezza, insolazione, distanza minima) saranno mantenute e collocate piante arboree con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II. E’ sempre consentito l’utilizzo a coltivo, senza che per esso si debba procedere all’abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) è ammessa:

  • - la realizzazione di recinzioni;
  • - la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • - la realizzazione di autorimesse interrate, purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm. 70. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l’accesso e l’aerazione non sono da computare dalla superficie a verde privato;
  • - la realizzazione di spazi stazionamento di veicoli e di viabilità pedonale o carrabile purché dotati di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili;
  • - la realizzazione di elementi di arredo privi di rilevanza urbanistica;
  • - la realizzazione di viabilità pedonale o carrabile esclusivamente mediante l’utilizzo di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili;

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) sono consentiti ove non risultino soggetti a particolari discipline e tutele, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia.

Le aree di cui ai punto d) ed e), sono aree lasciate allo stato naturale o coltivate in senso agricolo oppure arborate finalizzate al presidio ambientale, ovvero alla mitigazione/compensazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico oppure al fine di costituire aree di transizione inedificate tra i margini urbanizzati.

In queste aree non è ammessa alcuna costruzione anche a carattere provvisorio o stagionale.

A seguito di conclamate esigenze di messa in sicurezza idraulica delle aree contermini, è ammesso il loro utilizzo per la realizzazione di casse naturali di contenimento dei volumi idraulici. In tale caso la piantumazione di alberi o corredi vegetazionali dovrà essere reso compatibile con la funzione idraulica prevista.

Le aree di cui ai punto d) ed e) sono identificabili:

  • - con specifica previsione negli ambiti soggetti a trasformazione che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati o di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana;
  • - con specifica previsione del Regolamento urbanistico in tutti gli altri ambiti, a margine di:
    • a. corsi d’acqua appartenenti al reticolo idraulico;
    • b. infrastrutture viarie d’interesse nazionale o regionale;
    • c. infrastrutture ferroviarie;

Contestualmente a interventi edilizi di nuova edificazione, addizione volumetrica o sostituzione edilizia nelle aree a verde privato contermini, ai fini di un corretto inserimento ambientale degli interventi edilizi, si dovrà:

  • e) mantenere quanto più possibile il corredo vegetazionale esistente;
  • f) garantire una densità arborea (Da) nella misura indicativa di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf) con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II e comunque:
    • - preferire la messa a dimora di specie con elevata superficie fogliare e di ridotta idroesigenza;
    • - contenere l’impiego delle specie con elevate emissioni di composti organici volatili (COV) da parte delle piante, attraverso l’analisi preventiva delle caratteristiche delle specie arboree di interesse per la realizzazione di aree verdi in ambito urbano;
    • - preferire le specie sempreverdi per il contenimento delle concentrazioni di PM10

Per gli edifici esistenti ricadenti in queste aree sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva senza incremento del carico urbanistico.

Gli edifici esistenti sulle aree destinate a verde privato sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:

  • a) residenziale;
  • b) direzionale e di servizio.

Art. 108bis Aree a verde complementare

Le aree siglate Vc – Verde complementare nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente inedificati individuati come PUA nel I° Regolamento Urbanistico e non confermati nel II° Regolamento Urbanistico.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente residenziali, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) attività ricreative all’aperto e attività sportive private;
  • c) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente produttivi, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile;
  • c) esposizioni di merci a cielo aperto.

In ogni caso è consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali.

In tutti i manufatti edilizi legittimi esistenti, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Gli eventuali edifici legittimi esistenti possono essere utilizzati a supporto delle attività di cui al comma 2 lett. b) e ne è consentito l’ampliamento fino al raggiungimento del Rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area di intervento come definita successivamente.

In ogni caso la Superficie coperta (Sc) non potrà eccedere i 40 mq complessivi.

In assenza sull’area di pertinenza di edifici esistenti, possono essere installate:

  • - tettoie realizzate con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali e di coperture realizzate con materiali rigidi nonché di pavimentazioni;
  • - piccoli depositi, con struttura in legno, semplicemente appoggiate al suolo, con una altezza massima non superiore a m. 3,50, esclusivamente se necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 lett. b) aventi una superficie massima complessiva di 40 mq

L’area di intervento:

  • - deve avere una superficie minima di 1000 mq e costituita da particelle contigue catastalmente individuate, anche derivabili da frazionamento;
  • - può essere delimitata da recinzioni prive di opere murarie, realizzate in legno o rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo semplicemente infissi al suolo.
  • - deve in ogni caso risultare totalmente permeabile e pertanto priva di pavimentazioni anche parzialmente permeabili nella misura minima dell’80% di quella totale.

Le parti totalmente impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e, nel caso di attività di cui al comma 3 lett. c), di sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia.

L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio delle attività, di cui al comma 2 lett. b), c) e c.3 lett. b), c) è condizionata alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12