Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 1 Finalità e contenuti ed ambito d'applicazione

Il Regolamento Urbanistico, traduce e specifica le direttive del Piano strutturale approvato con delibera dal Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico trova applicazione su tutto il territorio comunale.

Le presenti norme si intendono integrate:

  • dal vigente regolamento edilizio comunale;
  • dagli altri regolamenti comunali vigenti, che abbiano diretta attinenza all'ambito normativo dell'attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio.

In caso di non perfetta sovrapponibilità delle definizioni o contrasto di medesimi ambiti, prevalgono le norme del Regolamento Urbanistico.

Nelle tavole allegate al regolamento urbanistico risultano inserite le sagome di nuovi complessi edilizi, edifici o fabbricati, nuove infrastrutture viarie ed altri elementi non esistenti al momento della redazione della carta tecnica regionale, esclusivamente con lo scopo di effettuare un aggiornamento speditivo.

Pertanto, il loro inserimento, così come la base cartografica del Regolamento Urbanistico, non ha alcuna rilevanza in merito alla loro legittimazione urbanistica, né costituisce certificazione della loro consistenza in termini planivolumetrici.

Art. 2 Elaborati costitutivi

Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

  1. A. Relazione
  2. B. Elaborati grafici di progetto
    1. Tav. 1. n per n=1...45 "Usi del suolo e modalità d'intervento" 1:2.000
    2. Tav. 1.46 Empoli: il centro storico cittadino
      "Usi del suolo e modalità d'intervento" 1:1.000
    3. Tav. 1.47 Pontorme: il centro storico esterno
      "Usi del suolo e modalità d'intervento" 1:1.000
    4. Tav. 1.48 Monterappoli: il centro storico di collina
      "Usi del suolo e modalità d'intervento" 1:1.000
    5. Tav. 1.49a) Carta dei vincoli e delle tutele 1:10.000
    6. Tav. 1.49b) Carta delle salvaguardie e ambiti di rispetto 1:10.000
    7. Tav. 1.50 Carta del rischio archeologico 1:10.000
    8. Tav. 1.51a) Mappa dell'accessibilità (Quadrante Nord) 1:5.000
    9. Tav. 1.51b) Mappa dell'accessibilità (Quadrante Sud) 1:5.000
    10. Allegati Schede di rilievo mappa dell'accessibilità
    11. Tav. 1.52 Aree con vincolo preordinato all'esproprio e relativo elenco 1:10.000
  3. C. Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici
    1. Relazione geologica di fattibilità
    2. Tav. 2.1 Carta della fattibilità 1:10.000
    3. Allegati Schede fattibilità opere pubbliche
  4. D. Norme e Quadro Previsionale Strategico Quinquennale
  5. E. Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo e a Progetto Unitario Convenzionato
  6. F. Il sistema della mobilità e la domanda attesa dei P.U.A.
    Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica

I documenti elencati al presente articolo sono la parte costitutiva del Regolamento Urbanistico e ne specificano le previsioni.

La tavola 1.49a) e b) ha mero valore ricognitivo.

Art. 3 Efficacia

Le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione n. 137 del 21 dicembre 2004 e di ogni altra successiva variante.

Le disposizioni del Regolamento Urbanistico hanno validità a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

Le previsioni del Regolamento Urbanistico contenute nella disciplina delle trasformazioni, dimensionate sulla base del quadro previsionale del Regolamento Urbanistico (QPSQ) (Allegato "D" delle presenti NTA) valido per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico, sono le seguenti:

  1. a) L'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. b) L'individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi e Progetto Unitario Convenzionato

Le previsioni di cui al comma precedente nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o i progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale.

Con la decadenza delle previsioni, le relative aree si intenderanno "non pianificate" e, quindi, soggette alla disciplina vigente in materia

Art. 4 Salvaguardie e norme transitorie

Il Regolamento Urbanistico acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione. L'efficacia del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi a costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Tali progetti possono essere oggetto di variante entro il periodo di validità del titolo edilizio purché la variante sia definibile tale ai sensi del successivo comma 4, e non aggravi il contrasto con la normativa vigente.

Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico e fino alla sua approvazione le disposizioni contenute nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono, come individuati all'art. 2, operano in salvaguardia. Conseguentemente, l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione sui permessi a costruire in itinere per i quali non si sia già formato il silenzio assenso.

Le misure di salvaguardia di cui al comma precedente non si applicano a:

  • - ai permessi di costruire già rilasciati, ancorché non ritirati;
  • - ai titoli abilitativi derivanti dall'attuazione dei P.A.M.A.A., ancora vigenti, approvati antecedentemente la data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • - ai titoli abilitativi derivanti dall'attuazione di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate, accertamenti di compatibilità paesaggistica, rilasciate antecedentemente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;

Durante la salvaguardia, possono essere rilasciate varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi rilasciati, purché le stesse siano definibili tali e cioè l'intervento in variante sia riconducibile al disegno globale ispiratore del progetto originario, di cui ne preveda la conservazione delle modalità essenziali di esercizio dell'attività costruttiva a suo tempo autorizzata e sempre che non aggravino il contrasto con la normativa adottata e siano conformi alla normativa vigente.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi rilasciati non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori, sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 5 Poteri di deroga

Sono ammesse deroghe al Regolamento Urbanistico esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
  • b) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
  • c) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  • d) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.

Art. 5 bis Beni sottoposti a vincolo espropriativo

Nella tavola 1.52 "Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio" sono individuate le aree destinate a servizi, attrezzature, viabilità sottoposte, qualora non già di proprietà pubblica, a vincolo espropriativo, ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Gli aventi titolo sulle aree soggette ad esproprio possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazioni di complessi edilizi, edifici o fabbricati;
  • - installazioni di manufatti, salvo quelli di facile amovibilità e reversibilità;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici legittimi esistenti, fatte salve quelle strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di sicurezza e agibilità.

Nelle more della realizzazione delle previsioni del regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus valore derivante dalle opere realizzate nel caso di attuazione della procedura espropriativa.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12